RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE



Rifiutare un controllo tenendo comportamenti aggressivi e veementi può comportare serie conseguenze. L’art. 337 del codice penale disciplina il reato di resistenza a pubblico ufficiale, che stabilisce che “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.


Tale fattispecie è classificata quale reato commesso contro la pubblica amministrazione. Il soggetto agente verrà quindi punito per aver posto in essere, con dolo, violenze e minacce, perpetrate con qualsiasi mezzo, per opporsi a:

·  Un pubblico ufficiale, ossia colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, intendendosi in quest’ultimo caso colui che manifestano la volontà della pubblica amministrazione e agiscono a mezzo di poteri autoritativi e certificativi. Ad esempio, gli agenti di polizia, anche nel caso in cui agiscano al di fuori dell’orario di servizio.

·  Un incaricato di pubblico servizio, o colui che gli presta assistenza, ossia colui che a qualsiasi titolo presta un pubblico servizio, ossia colui che esercita un’attività tipica della pubblica funzione, ma senza poter porre in essere i poteri tipici della stessa. Ad esempio, il privato cittadino che compie un arresto in flagranza per reati perseguibili d’ufficio.


Perché si configuri tale fattispecie, la condotta lesiva deve essere posta in essere nel momento in cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio compiono l’atto di ufficio o servizio, né prima né dopo. Inoltre, le violenze o minacce devono essere tali da impedire concretamente e materialmente l’esercizio dell’atto, non può quindi trattarsi solo di fuga o raggiro.

Si considera integrata la condotta lesiva anche quando le violenze e minacce vengono esercitate anche su persone diverse o cose, se idonee a turbare l’attività del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.


Con la norma penale si presidia sia la libertà dell’azione della pubblica amministrazione nella fase di esecuzione delle scelte liberamente adottate, che alla libertà morale e l’incolumità fisica del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che agisce per conto di essa. 

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