Reato di minacce



Ogni giorno leggiamo di notizie di cronaca che riportano di condotte intimidatoria e minacce perpetrate con ogni mezzo, sia verbale che scritto.

Tali comportamenti, in presenza di determinati presupposti, integrano il reato di minacce. Tale reato è disciplinato dall'articolo 612 del Codice Penale:

612 Minaccia. 

1. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con un la multa fino a €1032. 

2.Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 c.p. la pena è della reclusione fino a un anno. 

3.Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 c.p.. 

Cosa si intende per minaccia? Consiste in una condotta attraverso la quale un individuo viene intimidito con la prospettazione di un danno ingiusto.

Cosa si intende per danno ingiusto? È la lesione o messa in pericolo di un interesse giuridicamente rilevante per il soggetto che riceve minaccia, ossia la prospettazione di atti illeciti contro un interesse sentito come rilevante dalla persona offesa. La minaccia può riguardare qualsiasi fatto o bene giuridico della vittima, e deve essere tale da limitare la libertà psichica del soggetto che la riceve: infatti è proprio la futura prospettazione di un danno ingiusto a limitare la libertà morale della vittima. La minaccia deve però essere seria, ossia verosimile per il soggetto che la riceve, e non assurda o fantasiosa. 

L'elemento costitutivo del reato è infatti non tanto quello di danneggiare effettivamente tale bene, ma quello di intimidire la persona offesa, tant'è che, affinché la minaccia sia perseguibile, non è necessario che la vittima sia presente al momento del compimento del fatto, e possono rientrare nelle minacce qualsiasi intimidazione, profusa con ogni strumento, come scritti, gesti fisici, sms, email o post sui social network. 

In generale la minaccia è procedibile a querela, solo se la persona offesa o il suo legale ne presentino espressa richiesta. 

Vi sono però delle ipotesi, individuate dall'art. 339 codice penale, come riformato nel 2018, che qualificano il reato di minacce come grave e che possono quindi essere perseguite d'ufficio: se la minaccia è commessa con armi, da persone travisate ( soggetti che alterano il proprio aspetto e si rendono irriconoscibili), da più persone riunite, con scritto anonimo, valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, mediante il lancio o utilizzo di corpi contundenti o oggetti atti a offendere. In caso si configurino le ipotesi dell'art. 339, è punibile con la reclusione fino a un anno, anziché come la pena minima della multa a 1032 euro. 

Infine, la gravità della minaccia non dipende dal suo contenuto ma anche dal turbamento che causa nella vittima in considerazione anche della sua condizione soggettiva, intellettuale, psicofisica. 

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