REATO DI LESIONI PERSONALI – ART. 582 C.P.



REATO DI LESIONI PERSONALI – ART. 582 C.P.

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da 6 mesi a tre anni”.

L’elemento determinante di questa tipologia di reato è la malattia, con la quale s’intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale, verificatasi anche mediante omissione o condotta priva di violenza fisica, che comporti una riduzione apprezzabile di funzionalità, anche se di breve durata.

In base alla gravità si distinguono quattro tipi di lesioni:

  1. Lesioni personali lievissime (art. 582 c.p.): si tratta di lesioni determinanti una malattia di durata non superiore ai 20 giorni, le quali sono punite a querela della persona offesa, fatto salvo i casi indicati al comma 2 dell’art. 582 c.p.  
  2. Lesioni personali lievi (art. 582 c.p.): si tratta di lesioni determinanti una malattia di durata compresa tra i 21 e i 40 giorni e sono procedibili a querela della persona offesa, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 582 c.p. 
  1. Lesioni personali gravi (art. 583 c.p.): si tratta di lesioni determinanti una malattia di durata superiore ai 40 giorni, ovvero un indebolimento permanente di un senso o di un organo od una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa e sono procedibili d’ufficio. 
  2. Lesioni personali gravissime (art. 583 c.p.): si tratta di lesioni determinanti una malattia probabilmente o certamente inguaribile (es. provoca la perdita di un senso, di un arto, di un organo, della capacità di procreare, oppure la deformazione o uno sfregio permanente del viso) e sono procedibili d’ufficio. 

L’elemento soggettivo richiesto nelle lesioni personali di cui all’art. 582 c.p. è il dolo, ovvero, la consapevolezza che la propria azione possa provocare danni fisici alla vittima senza che vi sia la volontà dell’agente di produrre determinate conseguenze lesive.

Il soggetto attivo può essere “chiunque” cagioni ad altri una lesione personale dalla quale derivi una malattia, nel corpo o nella mente e non soltanto una sensazione di dolore, in quanto in tal caso si parla di delitto di percosse ex art. 581 c.p.

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