Reati commessi nel metaverso: come si individua il luogo di commissione del fatto di reato?




La maggior parte dei rapporti sociali che intercorrono tra le persone avviene, attualmente, mediante l’utilizzo di strumenti informatici.

Le applicazioni di interazione digitale più utilizzate sono sicuramente i social network ma, di recente, vengono anche più spesso utilizzate le piattaforme virtuali che permettono un’interazione nel cd. metaverso.

Con il termine metaverso si fa riferimento ad una realtà virtuale ove gli utenti possono interagire tra loro in uno spazio metafisico con sistemi di realtà aumentata e/o virtuale.

I giuristi si stanno ora interrogando sulla disciplina applicabile i reati commessi nel metaverso, in particolare sulla scelta del “luogo del commesso delitto”, luogo che determina anche la competenza statuale a punire il fatto di reato ivi commesso.

Secondo la normativa italiana, infatti, i delitti puniti dall’ordinamento italiano sono solo quelli che sono stati commessi nel territorio italiano oppure il cui evento si è verificato nel territorio italiano.

L’art. 6 c.p., infatti, recita espressamente che chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Tale si considera il delitto la cui condotta è avvenuta nel territorio italiano o il cui evento-conseguenza si è ivi verificato.

Il territorio dello Stato é, ai sensi dell’art. 4 c.p., il territorio reale determinato dai confini statale e dal territorio fittizio (aeromobili e navi di bandiera italiana).

Queste due norme diventano principi cardine anche nella risoluzione delle problematiche relative alle nuove tecnologie. Soprattutto, per quanto riguarda la commissione di reati mediante l’utilizzo di strumenti informatici e telematici.

La giurisprudenza si è già interrogata sull’individuazione del momento di consumazione del delitto per alcuni reati compiuti nel mondo virtuali, tramite strumenti telematici. Ad esempio, per la commissione di alcuni reati (cfr. il reato di accesso abusivo a sistema informatico, di cui all’art. 615 ter c.p., oppure il reato di frode informatica, di cui all’art. 640 ter c.p.) la giurisprudenza più recente ha ritenuto che il reato debba intendersi commesso nel luogo in cui l’agente pone in essere la condotta di reato (Cass. SS. UU. n. 17325/2015).

Tuttavia, prima dell’intervento della Cassazione a Sezioni unite, un precedente orientamento aveva, invece, ritenuto che il luogo di commissione del reato dovesse configurarsi come quello in cui materialmente si colloca il server (Cass. n. 40303/2013).

Ad ogni modo, le due norme sopra citate principi devono essere considerate principi cardine per la risoluzione delle questioni giuridiche inerenti la punibilità dei delitti. La loro applicazione, dunque, diviene utile anche per la risoluzione anche delle nuove questioni di diritto che si pongono con l’evoluzione delle nuove tecnologie e delle interazioni virtuali tra le persone.

Pertanto, seppur la giurisprudenza non si sia ancora espressa definitivamente sul punto, si può ritenere che i delitti compiuti nel metaverso e attraverso i sistemi di realtà aumentata potranno dirsi commessi nel luogo ove si trova il soggetto agente che li ha posti in essere e, dunque, che potranno essere puniti dallo Stato nel quale il reo si trova al momento del fatto.

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