Pubblicazione nei social network di immagini ritraenti soggetti minorenni




Postare fotografie o video sui social network è ormai consuetudine piuttosto diffusa. 

Preme tuttavia ricordare che per la legge italiana pubblicare immagini ritraenti soggetti minorenni senza il consenso di entrambi i genitori costituisce reato. 

Il fatto che un terzo abbia il legittimo possesso delle immagini o che sia un parente, non ha alcuna rilevanza: si tratta di dati personali e per il loro trattamento si necessita del consenso del diretto interessato e quindi del soggetto ritratto. 

Il GDPR per l’immagine del minorenne, ha introdotto una tutela rafforzata, di conseguenza è sufficiente che anche uno dei genitori non sia d’accordo per rendere illegittima la pubblicazione delle foto.

Ma quindi… cosa si consiglia di fare qualora dovesse essere pubblicata una foto ritraente un soggetto minore? 

In primis è consigliabile procurarsi le prove che potrebbero servire in un successivo momento dovendo ricorrere alle vie legali per chiedere il risarcimento del danno.

In linea generale i metodi a disposizione sono molteplici:

  1. si potrà procedere con la realizzazione di uno screenshot (ossia fotografare la pagina del social network in cui compare il volto del bambino);
  2. stampare della pagina social in cui è stata pubblicata l’immagine del figlio e farla autenticare da un notaio;
  3. consegnare l’immagine a una stazione dei carabinieri o della polizia postale e sporgere querela allegando la fotografia e chiedendo alle forze dell’ordine di certificare la corrispondenza della stampa con l’immagine a video;
  4. chiedere a un amico di accertarsi egli stesso del fatto in modo da poter testimoniare in un eventuale futuro procedimento penale;

In secundis per procedere alla rimozione di  un’immagine dalla rete è utile contattare l’autore della pubblicazione chiedendogli in via bonaria l’immediata cancellazione in quanto diffondere una foto di minori senza autorizzazione dei genitori vìola non solo la legge italiana e tutte le convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo, ma anche le condizioni contrattuali delle piattaforme online. Quindi, se il responsabile non da seguito alla richiesta è passibile di denuncia al social network attraverso una segnalazione ufficiale. 

È da fare attenzione a un aspetto: Facebook, Instagram e Tiktok prendono in considerazione solo segnalazioni relative a immagini ritraenti minorenni con meno di 13 anni. Se il minore ha un’età compresa fra i 13 e i 17 anni, le piattaforme dichiareranno di non poter intervenire.

Qualora i social network non dovessero prendere in considerazione la segnalazione avanzata oppure il soggetto colpevole avesse denegato la richiesta di immediata cancellazione del dato, si potrà procedere con una denuncia alla polizia postale o ai carabinieri sporgendo  querela ex artt. 336 e 340 contro il responsabile e chiedere che si proceda penalmente nei suoi confronti.

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