Processo minorile – requisiti per la pronuncia di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto




La Cassazione, con al sentenza n. 12856 del 5 aprile 2022, ha meglio specificato i requisiti affinché gli organi giudicanti possano pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto a favore di imputati minorenni, dato il contrasto giurisprudenziale che prosegue da anni.

Tale strumento, ricordiamolo, è disciplinato dall’art. 27 del DPR 488 del 1988, ed ha lo scopo di valutare la condotta del minore, responsabile del fatto, alla luce del principio di non offensività e di adeguatezza, oltre che valenza deflattiva dei procedimenti. 

L’art. 27 introduce tre presupposti affinché si abbia tale pronuncia: 1) il fatto di reato deve poter essere definito come tenue; 2) il comportamento del minore deve poter essere giudicato occasionale, non prevedibilmente ripetibile; 3) la prosecuzione dell’iter processuale significherebbe arrecare un pregiudizio alle esigenze educative del minore. 

Il fatto. 

Il reo, minorenne, si era introdotto furtivamente nel giardino di una abitazione per rubare un costoso tagliaerba, commettendo quindi il reato di furto in abitazione (art 624 bis cp) aggravato dall’aver fornito false generalità (art. 629 cp). La Corte d’Appello di Roma, sezione minorenni, confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma. La difesa presentava ricorso in Cassazione deducendo, tra gli altri motivi, anche un vizio di motivazione per mancata pronuncia di una sentenza di irrilevanza del fatto ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27

La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. In particolare, in merito a questo motivo, ha affermato che “l'esclusione dell'irrilevanza del fatto risulta pienamente coerente con la giurisprudenza di legittimità”: come detto, ai fini dell’applicazione dell’art. 27 devono sussistere i tre requisiti della tenuità del fatto, l’occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante dal proseguo del procedimento. La Corte ha specificato come segue: 

  1. il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri quali la natura del reato e la pena edittale, l'allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito
  2. l'occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti
  3. pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore

Nel caso di specie, in particolare, il minore era già stato condannato in precedenza per altri reati per condotte simili. Inoltre, nel caso di specie, la Corte ha concordato con la Corte d’appello, visto il disvalore sociale del comportamento tenuto dal reo: egli infatti, dopo essersi illecitamente condotto in giardino privato e rubato il bene, si è dato alla fuga e ha fornito, una volta catturato, false generalità. 

Non sempre quindi si può lasciar correre una condotta che appare una “bravata”: bisogna sempre prestare attenzione alle eventuali conseguenze!

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