PATERNITÀ



PERMESSI DI PATERNITA

Il lavoratore con compagna/moglie casalinga può esercitare il suo diritto ai permessi di paternità?

Il seguente quesito ha trovato risposta con recente sentenza del 2022 del Consiglio di Stato. 

Ma procediamo con ordine. La questione richiama, infatti, due diversi diritti:

  1. Il diritto del minore di crescere in condizioni ottimali (artt. 39, 40, 41, dlgs n. 151/2022);
  2. Il diritto dei genitori a svolgere le proprie funzioni nelle condizioni migliori possibili (art. 2, Costituzione). Entrambi i genitori, poi, devono esercitare in modalità paritetica i doveri di educazione, mantenimento e istruzione del figlio, e lo stesso vale per i diritti connessi alla responsabilità genitoriale.

Il Consiglio di Stato, pertanto,  ha sancito il seguente principio: «L’articolo 40, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, laddove prevede che i periodi di riposo di cui al precedente articolo 39, sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente del minore di anni uno, “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente“, intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità».

Il fatto che la madre sia casalinga, per tali motivi, non deve essere un ostacolo affinché il marito (lavoratore dipendente) possa esercitare il proprio diritto a periodi di riposo connessi alla sua figura di padre. Il lavoro dipendente e quello domestico sono equiparati a tutti gli effetti. 

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