OMISSIONE DI SOCCORSO Art 593 c.p.



OMISSIONE DI SOCCORSO

Art 593 c.p.

“Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata”.

Il delitto di omissione di soccorso contemplato dall’art 593 c.p. rientra nella categoria generale dei delitti di omessa solidarietà”. 

Tale fattispecie tutela i beni della vita e l’incolumità individuale ed è diretta ad assicurare l’osservanza non di specifici obblighi di custodia e cura, ma di un generale obbligo di assistenza sociale imposto in favore di persone in pericolo.

Il delitto può essere commesso da chiunque venga a trovarsi nella situazione descritta dalla disposizione.

La norma richiede, per entrambe le ipotesi di omesso soccorso, un duplice presupposto:

  • La presenza di una situazione di pericolo nel quale deve versare la persona da soccorrere: situazione presunta o implicita da accertare in concreto in caso di persona inanimata, ferita o altrimenti in pericolo;
  • Trovare il soggetto in situazione di pericolo: è richiesto il concreto rinvenimento e la contemporanea presenza del soggetto attivo e passivo del reato;

La condotta consiste:

  • Nell’omettere di dare avviso con immediatezza del ritrovamento alle autorità;
  • Omettere di prestare la necessaria attività assistenziale;

Secondo la Giurisprudenza prevalente ciascuno avrà in primis il dovere di offrire assistenza al soggetto che si trova nella situazione di pericolo. Solo qualora questo non sia possibile, subentrerà in capo all’agente, l’obbligo di dare avviso all’autorità perché questa vi possa provvedere. 

Il reato si intenderà consumato nel momento in cui si verificherà l’omissione. Il tentativo, secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, non è configurabile. 

Il reato è procedibile d’ufficio. Qualora in seguito all’omissione di soccorso si verifichi lesione personale o la morte del soggetto, il delitto si intenderà aggravato e quindi conseguentemente seguirà un aumento di pena. 

Informazioni

Consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 196/2003 *

Privacy Policy