OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE: il trattamento sanzionatorio



Con sentenza n. 284/2019 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale della sanzione prevista per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.


Il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. è stato oggetto di un’animata discussione giuridica, culminata con l’abrogazione, ad opera della legge n. 205/1999, del precedente delitto previsto dall’art. 341 c.p.


L’abrogazione era conseguenza anche di una precedente sentenza della Corte Costituzionale che nel 1994 aveva dichiarato incostituzionale la pena della reclusione nel minimo di 6 mesi, perché ritenuta eccessiva per la mera offesa all’onore ed al prestigio.


Dopo l’abrogazione, il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale è stato reintrodotto nel codice penale ed inserito all’art. 341 bis c.p.


L’art. 341 bis c.p., con il fine di tutelare l’attività e l’integrità della pubblica amministrazione, punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ed in presenza di più persone, offenda l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio e proprio a causa o nell’esercizio di tale funzione.


La pena base, come riformata dalla legge n. 94/2009, prevede la reclusione fino ad anni tre.


La pena é aggravata, nel caso di offesa che consista nell’attribuzione di un fatto determinato.


È importante sottolineare che sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una funzione pubblica di tipo legislativo, giudiziario o amministrativo (art. 357 c.p.). Tra queste figure rientrano sicuramente gli appartenenti alle forze armate e di polizia, gli ufficiali giudiziari, i notai, ma anche gli impiegati comunali che rilasciano certificati, gli insegnanti delle scuole pubbliche.


Rispetto alla precedente disposizione è stata da un lato ridotta l’area delle condotte penalmente rilevanti e dall’altra tutelata l’offesa al preminente bene giuridico del buon andamento della pubblica amministrazione. La riformulazione ha, infatti, introdotto: la necessità che il fatto sia commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di più persone, contestualmente al compimento di un atto d’ufficio da parte del pubblico ufficiale.


Ad ogni modo, la Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 284/2019 ha affermato che la nuova formulazione non si pone neppure in contrasto con la Costituzione (art. 3 e 27 Cost.) né risulta sproporzionata rispetto alla previsione del successivo articolo 342 c.p. che punisce l’ortaggio ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario e che richiede solo l’offesa manifestata al cospetto del corpo stesso (non, quindi, il luogo pubblico o aperto al pubblico, la presenza di più persone e la contestualità all’esercizio delle funzioni).


La Corte Costituzionale nella sua pronuncia ha altresì rigettato le accuse di incostituzionalità della norma riferite alla sproporzionalità della pena inflitta della reclusione da sei mesi a tre anni, rispetto sia al precedente testo normativo che alle altre disposizioni (ad esempio, sempre l’art. 342 c.p. che prevede come sanzione la mera multa).


Dunque, ad oggi, il testo dell’articolo rimane valido e vigente, senza alcuna modificazione.


Pertanto, l’oltraggio a pubblico ufficiale rimane un reato che si configura in presenza di presupposti specifici e che è punibile con la reclusione.


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