MENOMAZIONE DEL FETO E MANCATA INFORMAZIONE



DANNO DA NASCITA INDESIDERATA

Cosa può succede nel caso in cui due genitori non siano stati informati dalla struttura medica circa possibili malformazione del feto? 

Può infatti succedere che in sede di visita prenatale l’operatore sanitario non disponga accertamenti medici o che nonostante li abbia disposti, non comunichi alla paziente eventuale menomazione diagnosticata. 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16892/2019, stabilisce alla presenza di tali circostanze, sussistano i presupposti per ottenere il risarcimento danno da nascita indesiderata. In questo senso, la struttura ospedaliera e i medici colpevoli della mancata informazione dovranno risarcire il pregiudizio patrimoniale, quello morale e una liquidazione prevista per la nascita indesiderata. La struttura ospedaliera sarà chiamata a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti ai sensi degli artt. 1218 cc e 1228 c.c. mentre l’esercente la professione sanitaria provvederà allo stesso ai sensi dell’art. 2043 cc e quindi a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Perché spetterà un risarcimento?

Il consenso informato è un diritto fondamentale della persona. Mancando la notizia della malformazione, i genitori non solo non hanno avuto modo di scegliere se proseguire o no con la gravidanza, ma nemmeno il tempo per «prepararsi psicologicamente e, se del caso, anche materialmente all’arrivo di un figlio menomato». Per questo motivo, il diritto al risarcimento scatta in automatico.

In particolare a chi spetterà il risarcimento?

Secondo le S.U. della Corte di Cassazione tale risarcimento spetterà alla gestante nonché al padre ed eventuali figli della coppia in quanto il contratto stipulato tra la gestante e la struttura ospedaliera produrrà effetti riflessi anche nei confronti della cerchia familiare del nuovo nato. 

Il risarcimento del danno invece non sarà riconoscibile al nato malformato. L’ordinamento italiano, al pari di tutti gli ordinamenti europei, infatti, non riconoscono il diritto a non nascere se non si è sani.

Ciò in quanto all’interno del dettato Costituzionale non viene consacrato un “ diritto alla non vita” ma oltre a ciò tra la vita e la non vita, a prevalere sarà sempre il diritto alla vita, anche se purtroppo malformata. 

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