LO STATO DI NECESSITÀ: ESCLUDE LA PUNIBILITÀ PER IL REATO COMMESSO



Il diritto penale prevede delle cause di cd. antigiuridicità, circostanze idonee cioè a giustificare – e, dunque, rendere non punibile – un fatto di reato.

Tra queste spicca l’art. 54 che prevede la non punibilità per stato di necessità. Si tratta cioè di una situazione che rende antigiuridico un fatto che astrattamente integra un reato poiché il soggetto che l’ha compiuto vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di danno grave alla persona.

Affinché sussista stato di necessità si dovrà verificare la presenza di tutti gli elementi indicati dalla norma e, dunque, la presenza di un pericolo attuale, un potenziale danno alla persona che la costringa a salvare solo compiendo un reato. Il fatto compiuto deve però essere proporzionato al pericolo attuale che minaccia il soggetto agente.

L’esempio tipico scolastico di un tale fatto è quello del naufragio che costringe uno dei naufragi a sacrificare un’altra persona al fine di salvarsi, qualora non abbia altra possibilità di evitare la propria morte.

È ovvio, però, che tale causa di esclusione dell’antigiuridicità non possa applicarsi a chi ha il dovere di esporsi al pericolo (comma 2). Si tratta, ad esempio, del caso del pompiere o del soccorritore che non può, al fine di salvare sé stesso, venire meno al suo dovere di tutelare le altre persone.

Recentemente, la giurisprudenza si è interrogata sulla possibilità di applicare l’art. 54 c.p. anche ai casi di delitti commessi in casi di gravissima indigenza economica, al fine di procurarsi i mezzi necessari alla propria sopravvivenza.

I casi più dibattuti sono quelli del furto di generi alimentari oppure dell’invasione o dell’occupazione abusiva di immobili.

Le più recenti pronunce hanno affermato che è possibile invocare lo stato di necessità solo in presenza di un bisogno impellente e di una sottrazione di valore minimale, esigua e destinata ad un’immediata soddisfazione (Cass. n. 11289/2020: sul furto di generi alimentari) ovvero per far fronte ad un pericolo attuale e transitorio e non, invece, per sopperire ad una necessità in via definitiva (Cass. n. 10694/2020: sull’occupazione di immobile per la necessità di trovare un alloggio).

Si tratta, dunque, di una disposizione a largo spettro idonea a poter essere impiegati in molti casi.

Sarà pertanto opportuno valutare di volta in volta la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma al fine di una sua più corretta applicazione.

Informazioni

Consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 196/2003 *

Privacy Policy