LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONE PER INATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA



Recentemente un Tribunale di merito si é pronunciato in merito alle ipotesi di scioglimento della società d'azione per inattività dell'assemblea dei soci (Tribunale di Firenze, decreto del 5 marzo 2020).

Ai sensi dell'art. 2484, n. 3 c.c. la società per azioni può sciogliersi quando sussista un'impossibilità di funzionamento oppure una continua inattività dell'assemblea.

L'assemblea dei soci é, infatti, quell'organo che esprime la volontà della società e che svolge le funzioni tipicamente previste ai sensi dell'art. 2479 c.c.

L'assemblea dei soci svolge funzioni fondamentali, imprescindibili, per la società, che senza di essa non potrebbe raggiungere il proprio scopo sociale ed operare nel mercato di riferimento.

I soci, infatti, hanno competenza nell'approvare il bilancio e distribuire gli utili, nel nominare gli amministratori, i sindaci ed il collegio sindacali, nel modificare l'atto costitutivo ovvero nel prendere decisioni che comportino una modifica all'oggetto sociale o ai diritti dei soci.

L'assemblea svolge, dunque, funzioni di disposizione, direzione e controllo essenziali, in assenza delle quali la società non può operare.

Pertanto, una paralisi dell'organo sociale comporterebbe una stasi dell'intera attività della società.

Così, il Tribunale di Firenze con decreto del 5 marzo 2020 ha affermato che le situazioni previste dall'art. 2484, n. 3 c.c. di impossibilità di funzionamento o di inattività dell'assemblea si comportano come condizioni patologiche, irreversibili, tali da impedire la normale prosecuzione dell'attività sociale.

Già alcune precedenti pronunce avevano, ad esempio, ritenuto che tra tali condizioni é rinvenibile quella in cui persista una situazione di irreversibile e definitivo dissidio tra i soci, quale una perdurante ed insanabile litigiosità (Tribunale di Alessandria, 13 dicembre 2010; Tribunale di Prato, 17 dicembre 2009; Tribunale di Milano, 26 giugno 2004).

La situazione di inattività o impossibilità di funzionamento deve, infatti, assumere i caratteri di deterioramento e degenerazione strutturale e funzionale. Solo una tale grave situazione può essere causa di scioglimento della società (Cass. n. 2703/1967).

Pertanto, prima di poter dichiarare lo scioglimento di una società é necessario verificare la precisa ed esatta valenza delle situazioni verificatesi, al fine di poter stabilire chiaramente se l'assemblea sia impossibilitata nel su funzionamento fisiologico ovvero se sia inattiva, determinando una stasi nelle attività necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

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