LE FORME DI TUTELA IN CASO DI LICENZIAMENTO



Il diritto del lavoro è molto articolato e vario e, in particolare, nel regolare le forme di tutela al licenziamento illegittimo prevede diverse fattispecie e diverse tutele in considerazione dei modi in cui il licenziamento è stato comminato o in ragione del periodo temporale in cui il lavoratore è stato assunto. Così, il lavoratore si trova spesso spaesato nel momento in cui ricevere la comunicazione del licenziamento dal datore di lavoro.


Facciamo, dunque, una breve sintesi delle principali forme di tutela previste dalla legge per il lavoratore che sia stato illegittimamente licenziato.


I rimedi offerti dalla legislazione attuale al lavoratore licenziato ingiustamente sono diversi.


Il caso più grave è quello del licenziamento dichiarato dal giudice con sentenza inefficace perché comminato in forma orale o nullo, ad esempio perché il licenziamento stesso si fondava ad esempio su motivi discriminatori ovvero motivi illeciti ovvero ancora in violazione delle norme a tutela della maternità e della paternità. In questi casi si prevede la tutela reintegratoria piena, per cui al lavoratore è concessa il reintegro nel posto di lavoro nonché il risarcimento del danno subito ad opera del datore di lavoro. Ad ogni modo, qualora il lavoratore non voglia essere reintegrato nel posto di lavoro potrà sempre chiedere, in sostituzione della reintegra, un’equa indennità e la risoluzione del rapporto di lavoro.


Negli altri casi il giudice, invece, può annullare il licenziamento nel caso in cui accerti che non sussistevano i requisiti richiesti per il licenziamento per giusta causa (situazione grave che permette il licenziamento in tronco) o per giustificato motivo soggettivo (situazione disciplinare simile alla giusta causa che, però, permette il licenziamento con preavviso). In queste situazioni si prevede, invece, tutela reintegratoria attenuata, la quale prevede il reintegro del lavoratore nel suo posto di lavoro nonché un’indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione.


Negli altri casi, che non rientrano tra le fattispecie di tutela reintegratoria piena e di tutela reintegratoria attenuata, il legislatore prevede un terzo tipo di tutela al lavoratore. Questo rimedio è chiamato tutela obbligatoria standard e prevede una mera indennità risarcitoria al lavoratore licenziato. In queste circostanze, dunque, il lavoratore non ha diritto al reintegro nel posto di lavoro.


Infine, si prevede una quarta fattispecie data dalla tutela obbligatoria ridotta, la quale ricorre quando il giudice dichiari illegittimo il licenziamento per carenza di motivazione, per inosservanza degli obblighi procedurali previsti per il licenziamento disciplinare o per giustificato motivo oggettivo (licenziamento dato da mere ragioni relative all’organizzazione dell’attività imprenditoriale). In questi casi, al lavoratore dev’essere data un’indennità, la quale viene però determinata solo in relazione alla gravità della violazione, formale o procedurale, commessa dal datore di lavoro.


Questo è il regime che si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015.


Per i lavoratori, invece, assunti dopo il 7 marzo 2015 si applicano e disposizioni contenute nel Jobs Act (legge n. 183/2014). Anche questa disposizione legislativa prevede una diversa tutela per i diversi casi di licenziamento.


Qualora il licenziamento sia dichiarato dal giudice discriminatorio, nullo, inefficace perché comminato in forma orale ovvero non giustificato, allora al lavoratore è data tutela con il reintegro nel posto di lavoro nonché con indennità risarcitoria. Il lavoratore ha sempre facoltà di chiedere che il reintegro nel posto di lavoro venga sostituito con un’ulteriore indennità.

Analogamente, nei casi in cui il giudice accerta l’insussistenza dei requisiti posti a fondamento del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, si prevede il reintegro del lavoratore ed un’indennità risarcitoria, la quale però deve tenere conto di quanto eventualmente percepito dal lavoratore per altre attività lavorative.

In tutte le altre ipotesi di licenziamento è, invece, previsto un mero ristoro economico nei confronti del lavoratore. Questi casi sono ad esempio quelli di licenziamento ingiustificato o collettivo in violazione delle procedure previste dalla legge, ovvero di licenziamento illegittimo per violazione di motivazione o della procedura disciplinare prescritta. 

Tutela nuova viene poi offerta al lavoratore licenziato illegittimamente con contenuti ingiuriosi. In questo caso il lavoratore avrà diritto oltre che alle tutele sopra indicate anche ad un ulteriore risarcimento del danno morale o del danno d’immagine.


Ad ogni modo, la disciplina in materia di diritto del lavoro è molto complessa e soggetta a mutamenti normativi repentini. Pertanto, è fondamentale analizzare la fattispecie concreta in tutte le sue sfaccettature, onde poter valutare se il licenziamento subito possa o meno rientrare nei casi qui descritti.


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