LE CONVIVENZE MORE UXORIO AI SENSI DELLA LEGGE 76/2016



Come si definisce una convivenza ai sensi di legge?


Con la legge 76/2016 sono state introdotte nell’ordinamento italiano le convivenze civile e sono quindi state riconosciute le cosiddette famiglie di fatto, cioè quelle formazioni sociali costituite da persone di sesso diverso e che convivono more uxorio (allo stesso modo dei coniugi sposati).

Il rapporto di convivenza è, pertanto, caratterizzato da unione stabile di due persone maggiorenni, unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Questo carattere imprescindibile della convivenza può anche essere indagato facendo riferimento alla famiglia anagrafica, per cui il carattere della stabilità si può ricercare avendo riguardo alle dichiarazioni anagrafiche dei due conviventi.


Quali sono i diritti e i doveri che derivano dal RAPPORTO DI CONVIVENZA?


In conseguenza del rapporto di convivenza ai due soggetti uniti stabilmente vengono attribuiti pressoché gli stessi diritti e doveri a cui sono tenuti i coniugi legati invece da vincolo matrimoniale. In particolare la legge 76/2016, recependo anche alcuni orientamenti giuridici già da tempo stabili nelle sentenze dei giudici, attribuisce ai due conviventi pieni diritti in ambito:

- di Ordinamento penitenziario

- sanitario: ad esempio viene riconosciuto il diritto di visita in caso di ricovero

- di abitazione: ad esempio la possibilità di succedere al convivente nel contratto di locazione

- di rapporti personali: come la possibilità di nominare il convivente curatore, tutore o amministratore di sostegno

- di diritto al risarcimento al convivente superstite


Cosa regola invece il CONTRATTO DI CONVIVENZA?


Il contrato di convivenza che i due soggetti possono decidere di sottoscrivere regola i rapporti patrimoniali della loro vita in comune. Nello specifico il contratto di convivenza può contenere:

- indicazione della residenza

- modalità in cui ciascun convivente, in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità lavorativa, contribuisce alle necessità familiari

- regime patrimoniale della comunione dei beni: eventuale risoluzione del contratto comporterà anche lo scioglimento della comunione

Il contratto dev’essere necessariamente redatto con forma scritta, per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un avvocato o da un notaio, a pena di essere considerato nullo.

Sarà compito del professionista trasmettere l’atto entro i successivi 10 giorni al comune di residenza per l’opponibilità ai terzi. Il contratto è parimenti nullo, e questa nullità non si potrà sanare in alcun modo, quando i soggetti non siano effettivamente uniti da legami di coppia e reciproca assistenza, oppure in presenza di vincoli matrimoniali o di altri contratti di convivenza.

Il contratto di convivenza si risolve nel caso di matrimonio o unione civile, tra i coniugi o con terze persone, in caso di morte di uno dei due contraenti, oppure per accordo delle parti o per recesso unilaterale. In questi ultimi casi la risoluzione del contratto dovrà osservare le forme previste per la stipula.

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