LE CLAUSOLE VESSATORIE E DIRITTO DEI CONSUMATORI



Recentemente il Giudice di Pace di Trapani si è espresso in merito alla sottoscrizione tramite spunta della casella online di una clausola vessatoria riferita, in particolare, alla non rimborsabilità del soggiorno vacanze prenotato (sent. del 14 ottobre 2019, Tribunale di Trapani).


Per comprendere le ragioni di questa decisione è necessario premettere qualche nozione più generale, definendo, in primo luogo, cosa si intenda per clausola vessatoria e, in secondo luogo, quale sia la loro particolare disciplina nel diritto dei consumatori.


Le clausole vessatorie sono definite dall’art. 1342 c.c. come quelle clausole contrattuali predisposte dal cd. contraente forte che prevedono particolari oneri per l’altro contraente ovvero particolari vantaggi per chi le predispone.


Queste clausole secondo la disposizione codicistica richiedono di essere specificatamente approvate per iscritto. Dunque, nella pratica, oltre alla sottoscrizione del contratto contenente la clausola vessatoria, il contraente cd. debole dovrà altresì sottoscrivere ulteriormente la specifica clausola.


Questa disciplina particolarmente tutelante per il contraente debole assume ancora più rilevanza nel diritto dei consumatori.


Il Codice del Consumo (art. 33 d.lgs. n. 206/2005) prevede, infatti, che siano vessatorie quelle clausole che, anche qualora sussista la buona fede tra i contraenti, determinano uno squilibrio di diritti ed obblighi a carico del consumatore.


Lo stesso articolo del Codice del Consumo sopra citato esplicita una lista di clausole assolutamente vessatorie che determinano la nullità del contratto stipulato. Il contratto nullo è inesistente (secondo il brocardo latino tamqaum non esset).


Qualora il consumatore ritenga di aver stipulato un contratto contenente una clausola vessatoria, egli potrà agire in giudizio per far accertare al giudice la vessatorietà della clausola contenuta nel contratto e far dichiarare la nullità.


Inoltre, il codice del consumo inibitoria (art. 37 d.lgs. n. 206/2005) permette alle associazioni a tutela dei consumatori di agire con azione inibitoria. L’azione inibitoria comporterà la dichiarazione di vessatorietà della clausola contrattuale nonché l’ordine di inibire l’utilizzo di tale condizione.


È, dunque, importante porre sempre attenzione alle clausole contenute nei contratti, in particolar modo se viene richiesta una “doppia firma”. Questo è, infatti, sintomo della presenza di una clausola vessatoria nel contratto.


La presenza di una clausola vessatoria, comunque, non determina di per sé la nullità del contratto ma questa dovrà essere verificata anche tenendo a mente la disciplina consumeristica, qualora applicabile.

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