LA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE E IL BENEFICIO D’INVENTARIO



Com’è noto con la successione per causa di morte, gli eredi subentrano in tutti i diritti facenti capo al de cuius.


Il patrimonio ereditario che viene trasmesso agli eredi, però, è costituito sia dalle poste attive (diritti ed interessi facenti capo al de cuius) che dalle poste passive (debiti ed obbligazioni assunte in vita).


Può, dunque, capitare, che l’erede si trovi a dover far fronte a più debiti ed obbligazioni rispetto ai crediti ed alle poste attive presenti nel patrimonio ereditario.


Nel linguaggio giuridico si dice che l’erede risponde ultra vires hereditatis.


Per evitare questa responsabilità, l’erede può accettare il patrimonio devoluto a suo favore con beneficio d’inventario.


Ai sensi dell’art. 490 c.c., l’erede potrà dunque tenere distinto il suo patrimonio da quello del defunto e, dunque, in tal modo, non sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti in successione.

Il beneficio d’inventario richiede comunque che l’erede proceda con la redazione dell’inventario dei beni facenti parte del patrimonio ereditario.


 L’inventario potrà essere compiuto prima o dopo la dichiarazione di accettazione con beneficio, la quale verrà inserita nel registro delle successioni e poi trascritta.


Il procedimento per l’accettazione beneficiata sarà diverso in base alla circostanza che il chiamato all’eredità dia o meno nel possesso dei beni ereditari.


Qualora il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari, ai sensi dell’art. 485 c.c., al fine di poter beneficiare della separazione dei patrimoni, il chiamato deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dall’apertura della successione (e, dunque, dalla morte) o dalla notizia della devoluzione dell’eredità. Dal termine di compimento dell’inventario, il chiamato potrà decidere di accettare o rinunciare all’eredità entro un termine di ulteriori 40 giorni.


Il non rispetto di entrambi i termini sopra indicati comporta l’accettazione pura e semplice dell’eredità da parte del chiamato nel possesso dei beni.


Qualora, invece, il chiamato all’eredità non sia nel possesso dei beni potrà dichiarare di accettare con il beneficio prima di fare l’inventario oppure compiere l’inventario prima e decidere di accettare con beneficio successivamente.

Se il chiamato non nel possesso effettua la dichiarazione di accettazione beneficiata prima dell’inventario, questo dovrà essere compiuto nel termine di tre mesi dalla dichiarazione.


Quando, invece, ha proceduto preliminarmente con l’inventario, la dichiarazione di accettazione beneficiata dovrà intervenire entro i quaranta giorni successivi.


Anche in questo caso, il mancato rispetto dei termini comporta l’accettazione pura e semplice e, dunque, la responsabilità dell’erede ultra vires hereditatis.


Pertanto, è importante ricordare che, è possibile verificare le condizioni del patrimonio ereditario e decidere anche di accettare in maniera beneficiata, cioè separando il proprio patrimonio personale da quello del de cuius. In tal modo, l’erede sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari nei soli limiti del valore dei beni a lui pervenuti.

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