LA SIMULAZIONE



LA SIMULAZIONE

INTRODUZIONE

La simulazione è disciplinata dagli artt. 1414 ss. del Codice Civile e consiste in quell'istituto giuridico attraverso il quale due soggetti pongono in essere un contratto o in generale un negozio giuridico con l'accordo che il medesimo non produca alcun effetto tra le parti ed allo scopo di poterlo invocare di fronte ai terzi.

TESTO 

La simulazione sopra menzionata può distinguersi in due tipologie:

  • assoluta: è l’ipotesi in cui le parti stipulano un negozio giuridico ma sono d’accordo nel non attribuire alcun effetto al contratto apparentemente concluso;
  • relativa: è l’ipotesi in cui le parti pongono in essere il cosiddetto negozio simulato ma in realtà vogliono concludere un negozio diverso, per la natura, l’oggetto o i soggetti, che prende il nome di negozio dissimulato.

Ma quale effetto ha la simulazione tra le parti?

L’effetto varia a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa: nel primo caso alcun effetto si produce tra le parti e la situazione permane quella anteriore alla stipula del contratto simulato mentre nel secondo caso a produrre effetto tra le parti è il negozio dissimulato, a patto che sussistano i presupposti di sostanza e di forma del contratto desiderato. 

La divergenza tra volontà e dichiarazione può essere dimostrata attraverso strumenti diversi a seconda che la domanda volta a provare la simulazione sia posta da una delle parti del contratto oppure da un soggetto terzo. 

In linea generale, qualora siano i contraenti a voler dare dimostrazione della simulazione l’unico mezzo a loro disposizione è la cosiddetta controdichiarazione, ovvero il documento scritto che attesta l’intesa delle parti sulla divergenza tra il negozio apparente ed il loro effettivo rapporto.

Dal canto loro, i terzi possono invece anche avvalersi della prova testimoniale e delle presunzioni semplici. 

Si distinguono diverse categorie di terzi in rapporto alla simulazione:

  • creditori e aventi causa del simulato alienante: essi possono agire in giudizio per far accertare la simulazione;
  • aventi causa del simulato acquirente: la simulazione non può essere opposta né dalle parti (che danno vita alla situazione di apparenza sulla quale il terzo fa affidamento) né dai creditori o dagli aventi causa del simulato alienante a coloro i quali in buona fede hanno acquistato diritti dal simulato acquirente;
  • creditori del simulato acquirente: la simulazione non può essere opposta dalle parti ai creditori del simulato acquirente che in buona fede hanno pignorato il bene.

Infine, si precisa che tra i creditori del simulato alienante e i creditori del simulato acquirente a prevalere sono i primi purché il loro credito sia sorto anteriormente al perfezionamento del negozio simulato e purché i creditori del simulato acquirente siano chirografari. 

Ma come  far valere il fenomeno simulatorio?

L’azione di simulazione è un’azione di mero accertamento.

Nel caso di simulazione assoluta essa è imprescrittibile. L’azione mira generalmente ad accertare che il negozio non è mai stato stipulato e quindi che la situazione giuridica è rimasta immutata.

Nell’ipotesi  di simulazione relativa occorre distinguere:

  • l’azione diretta a far valere l’illiceità del negozio simulato è imprescrittibile in quanto diretta a far valere la nullità di esso. Sarà invece soggetta a prescrizione ordinaria decennale l’azione per far valere i diritti nascenti dal contratto dissimulato;
  • l’azione diretta a far valere l’inefficacia del contratto simulato, in tutti gli altri casi, sarà imprescrittibile.

I terzi possono fornire prova della simulazione con ogni mezzo da parte dei terzi (questo perché per loro è un mero fatto, e non un contratto, e inoltre perché i terzi non sono in grado di procurarsi la controdichiarazione), mentre soggiace ai limiti degli articoli 2721 e ss. se proposta dalle parti.

Unica eccezione si ha quando la prova mira a far valere l’illiceità del negozio nel qual caso sarà ammessa tra le parti senza limiti.

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