LA PROVVIGIONE DEL MEDIATORE: SPETTA ANCHE IN CASO DI MANCATA CONCLUSIONE DELL'AFFARE



La mediazione è quel contratto con cui il mediatore si obbliga a mettere in contatto più parti affinché questi concludano un contratto (art. 1754 c.c.).

Il mediatore, a differenza di altre figure previste dalle disposizioni civilistiche (ad esempio il contratto di mandato), non dipende né agisce per conto di alcuna delle parti.

Entrambe le parti sono, infatti, obbligate al pagamento della sua provvigione, qualora egli raggiunga lo scopo del suo incarico.

Ai sensi dell'art. 1755 c.c., il mediatore ha diritto alla provvigione quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento.

La giurisprudenza si è, dunque, a lungo interrogata sul significato attribuibile all'espressione “quando l'affare è concluso”.

In particolare, alcuni giuristi si sono domandati se la norma intenda escludere la provvigione del mediatore nel caso in cui le parti, dopo aver iniziato le trattative contrattuali, non abbiano raggiunto un accordo.


Un primo filone giurisprudenziale si è espresso in senso positivo con riferimento al contratto preliminare ed al preliminare di preliminare.

Integra “affare concluso” la stipula tra le parti, messe in contatto per effetto della mediazione, di un contratto preliminare o addirittura di un preliminare di preliminare. Le parti saranno, dunque, obbligate alla provvigione a favore del mediatore grazie a cui sono addivenute alla conclusione del preliminare (sul contratto preliminare: Cass. n. 22363/2018; sul preliminare di preliminare: Cass. n. 923/2017).

Recentemente, la giurisprudenza ha affermato che la provvigione sia dovuta al mediatore anche nel caso di proposta di acquisto poi non accettata dall'altro contraente (Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 544/2020).

La ratio può essere ritrovata nel garantire al mediatore il corrispettivo per l'attività prestata qualora il suo apporto sia effettivamente giunto allo scopo a cui era destinato e, dunque, le parti, siano state messe positivamente in contatto e si siano determinate alla conclusione del contratto.

Con l'espressione “affare concluso” deve, infatti, intendersi qualsiasi operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti (Cass. n. 6552/2018).

Dunque, il mediatore avrà diritto alla provvigione ogni qualvolta le parti, sebbene non siano addivenute ad un positivo incontro delle volontà, abbiano concluso un'operazione economica che comporta obblighi soggetti ad essere giuridicamente tutelati.

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