LA PRESCRIZIONE DEI REATI A SEGUITO DELLA NORMATIVA EMERGENZIALE



A causa dell’emergenza sanitaria, il legislatore ha immediatamente preso gli opportuni provvedimenti in ordine al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini processuali.

In particolare, in ambito penale, il legislatore ha altresì sospeso il decorso della prescrizione per evitare che il lockdown e il blocco dei procedimenti giudiziari potesse causare l’estinzione dei reati. 
In particolare l’art. 83, comma 4 del d.lg. n. 18/2020 prevedeva la sospensione della prescrizione nei procedimenti penali ove era sospeso il decorso dei termini per il compimento degli atti.

Sono state sollevate molte questioni sulla legittimità costituzionale di tale legislazione emergenziale. Molti giuristi ritenevano che, nonostante l’emergenza sanitaria, la sospensione della prescrizione e, dunque, l’estinzione del reato non potevano essere impedite.
La norma infatti ha un effetto sfavorevole all’indagato/imputato e per tale ragione dovrebbe essere inapplicabile ai sensi dell’art. 2 del codice penale e del principio del favor rei, che impedisce di applicare al reo la legge penale a lui più sfavorevole.
La Corte Costituzionale si è però espressa sul punto con la sentenza n. 278/2020 affermando che la norma emergenziale non è incostituzionale e che la sospensione del termine di prescrizione dei reati è valida.

La disposizione è compatibile secondo la Corte di Cassazione poiché non viola il principio di ragionevole durata del processo, prevedendo una breve durata della sospensione ristretta a qualche mese (in totale dal 09 marzo 2020 all’11 maggio 2020).
La disposizione secondo la Corte risponde altresì ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto la compressione dei diritti dell’imputato deve essere bilanciata con il diritto alla tutela della salute pubblica.
la disposizione emergenziale risulta dunque legittima e applicabile.

Pertanto, nel calcolo della prescrizione del reato sarà necessario tenere conto ora anche di questa normativa che, per qualche mese, ha sospeso il decorso dei termini, allungando così di qualche mese l’estinzione di taluni reati.

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