LA NORMATIVA EUROPEA ED I RIMEDI IN CASO DI CANCELLAZIONE DEL VOLO AEREO



L’estate è tempo di vacanza e molti prenotano i loro soggiorni in Italia e all’estero anche con mesi di anticipo. Cosa succede se la vacanza salta per colpa del volo aereo cancellato o di cui viene annunciato un prolungato ritardo?


Capita spesso che in questi casi, il passeggero del volo sia costretto a rinunciare all’intera vacanza proprio a causa della cancellazione o del ritardo del volo aereo, causandogli notevoli disagi anche in termini economici. Il passeggero può, in questo caso, pretendere un indennizzo da parte della compagnia aerea per l’eventuale danno subito dal ritardo o dalla cancellazione del volo aereo?

Sì. La normativa europea ha previsto che il passeggero, vittima di cancellazione o ritardo prolungato, possa ricevere una compensazione pecuniaria, a norma dell’articolo 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004. Questa compensazione pecuniaria però è l’ultimo rimedio che la compagnia aerea può offrire al passeggero, poiché prima di tutto la compagnia aerea deve fare quanto possibile per limitare disagi e fastidi causati da cancellazioni e ritardi.


La compagnia aerea dovrà, infatti, onerarsi di informare i passeggeri dell’eventuale cancellazione due settimane prima della partenza; ovvero, qualora ciò non sia possibile, avvisare i passeggeri almeno due ore prima della partenza ed offrire loro un volo alternativo che raggiunga la destinazione meno di quattro ore dopo l’orario previsto; ovvero, quando siano stati informati della cancellazione non più di un’ora prima dell’orario di partenza , la compagnia aerea dovrà offrire loro un volo alternativo che gli permetta di raggiungere la meta di destinazione non meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

Solo quando la compagnia aerea non riesca ad offrire questa adeguata assistenza al passeggero del volo cancellato, sarà onerata dall’offrirgli compensazione pecuniaria determinata dallo stesso regolamento a seconda delle tratte aeree da percorrere.

Non sempre la compagnia aerea è tenuta ad offrire compensazione pecuniaria.

Quando ricorrano alcune circostanze eccezionali la compagnai aerea potrà essere esonerata dall’offrire equa compensazione pecuniaria al passeggero che è stato vittima di un ritardo prolungato o di una cancellazione del suo volo.

Per evitare la compensazione pecuniaria la compagnia aerea dovrà, quindi, dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare la realizzazione della circostanza che ha avuto conseguenze negative sui passeggeri, causando la cancellazione del loro volo. Oltre a ciò, la compagnia dovrà dimostrare che la cancellazione o il prolungato ritardo sono stati dovuti al verificarsi di circostanze eccezionali, cioè ad eventi che “non sono inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo” (Corte di Giustizia, sentenza del 4 maggio 2017, C-315/15). Il Regolamento CE n. 261 del 2004 aiuta ad identificare alcuni avvenimenti che possono essere considerati circostanze eccezionali, ma la Corte di Giustizia sottolinea come il carattere eccezionale di un evento dev’essere valutato caso per caso, tenuto conto della sua effettiva gravità nella circostanza concreta. Tra le circostanze eccezionali che il Regolamento individua, a mero titolo esemplificativo, si ritrovano anche gli “scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo”.


Ad ogni modo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sua recentissima sentenza del 17 aprile 2018 ha affermato che il cd. sciopero selvaggio - vale a dire l’assenza spontanea di parte significativa del personale di volo non dovuta ad un comunicato ufficiale di un sindacato bensì ad un appello ufficioso che invita il personale di volo a porsi in congedo di malattia – non costituisce circostanza eccezionale, tale da far venire meno per la compagnia aerea l’onere di offrire al passeggero danneggiato la compensazione pecuniaria. Secondo la Corte di Giustizia europea, quindi, lo sciopero selvaggio, sebbene comporti l’assenza del personale non dovuta a comunicazione ufficiale di un sindacato, è comunque da ritenersi come evento legato alle attività ed ai rischi derivanti dal normale esercizio dell’attività di vettore aereo.

Pertanto, anche in caso di sciopero cd. selvaggio il passeggero potrà ricevere adeguata compensazione economica per il danno subito dalla cancellazione o dal ritardo prolungato del suo volo.

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