La messa alla prova



L’articolo 168 bis del codice penale ha introdotto l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova. Esso era già conosciuto, in origine, nel processo minorile: la legge 28 aprile 2014, n. 68 ha provveduto a estendere la sua applicazione anche nei confronti delle persone maggiorenni indagate o imputate in un processo penale. Lo scopo dell’istituto è quello di far maturare al soggetto che ne richiede l’applicazione la consapevolezza di quanto compiuto, al fine di consentire allo stesso di riparare al torto connesso con la commissione del reato.


In cosa consiste?

Questo istituto consiste di fatto in una modalità alternativa di definizione del processo, che viene sospeso prima della statuizione definitiva, previa richiesta dell’imputato o per mezzo del difensore. Stando a quanto disposto dall’articolo 168 bis c.p., può essere richiesto solo “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale".


Non può richiedere detta misura l’imputato che sia stato dichiarato delinquente abituale o di tendenza


La richiesta può essere presentata sia nel corso delle indagini preliminari, prima della formulazione dell’imputazione, sia dopo l’esercizio dell’azione penale:

  • nel rito ordinario, entro le conclusioni in sede di udienza preliminare;
  • nel rito direttissimo e nel procedimento con citazione diretta a giudizio, sino all’apertura del dibattimento;
  • nel procedimento per decreto, con l’atto di opposizione;
  • nel giudizio immediato, entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato.


La richiesta si effettua con istanza, nella quale viene proposto il programma di trattamento, che preveda obbligatoriamente:

  • l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, ovvero una prestazione non retribuita a favore della collettività;
  • l’attuazione di condotte riparative, volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato;
  • il risarcimento del danno cagionato e, ove possibile, l’attività di mediazione con la vittima del reato;
  • il reinserimento dell’imputato;
  • adempimenti obbligatori verso l’ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche;
  • facoltativamente, l’osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati luoghi.

Tale programma nella maggior parte dei casi viene elaborato direttamente dall’UEPE, l’ufficio per l’esecuzione penale esterna. Tale ufficio, una volta ricevuta la richiesta di elaborazione del progetto, elaborerà delle indicazioni circa le modalità di coinvolgimento dell’imputato ed eventualmente dei familiari nel processo di reinserimento sociale. Il programma, oltre al contenuto obbligatorio già descritto, deve contenere anche l’adesione degli Enti territoriali coinvolti.


Il giudice, ricevuta la richiesta di messa alla prova corredata dal progetto, deve valutare la sussistenza dei requisiti, che il programma sia sufficientemente individualizzato e che non sussistano cause di proscioglimento.


Qualora accolga la richiesta, emette un’ordinanza con cui dispone la sospensione del processo per un periodo: 

  • non superiore ad un anno, se si tratta di pena pecuniaria
  • non superiore ai due anni, se detentiva

Durante il periodo di messa alla prova, il soggetto in prova dovrà adempiere al programma prestabilito, stando all’Uepe il compito di svolgere attività di verifica: l’ufficio dovrà riferire al giudice, ogni tre mesi, circa il corretto andamento del programma, circa il comportamento tenuto dal soggetto in prova e le eventuali trasgressioni. Al termine della prova, redigerà un resoconto finale.


Al termine della prova:

  • se la stessa avrà esito positivo, il giudice pronuncerà in udienza l’estinzione del reato;
  • se invece avrà esito negativo, il giudice, ricevuto il resoconto negativo, disporrà con ordinanza non impugnabile la ripresa immediata del processo.

In tale ultimo caso, se il processo si concluderà con una condanna definitiva, il pm, in sede di esecuzione della pena, dovrà detrarre un periodo corrispondente a quello della prova eseguita seguendo i criteri imposti dall’art. 657 bis cpp. 

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