LA FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO PENALE



Il procedimento penale ha avvio dal momento di assunzione della notitia criminis, cioè dal momento in cui l’autorità viene a conoscenza di un fatto di reato.
Ai sensi dell’art. 330 c.p., prendono o ricevono notizia dei reati il pubblico ministero o la polizia giudiziaria.

La notizia di reato acquisita dovrà poi essere immediatamente iscritta nell’apposito registro, in base al fatto che la persona indagata sia nota, non sia nota oppure che si tratti di un reato di competenza del giudice di pace. La notizia potrà anche essere iscritta nel registro delle notizie che non costituiscono reato oppure in quello delle notizie anonime.
Con l’iscrizione della notizia di reato nel registro, la persona (se nota) che ha commesso il fatto assumerà la posizione di persona indagata e l’autorità darà avvio alle indagini.
Durante il corso delle indagini il pubblico ministero, o la polizia giudiziaria delegata, potranno assumere informazioni dalle persone a conoscenza dei fatti, acquisire documentazione, svolgere accertamenti e perquisizioni e tutto quanto sia necessario a formare il cd. fascicolo del pubblico ministero.
Talvolta, quando dovranno compiere attività di indagine particolarmente delicate, avranno l’obbligo di avvisare il soggetto coinvolto dall’attività e rendergli tutti gli avvisi a sua garanzia, compreso l’avviso di nominare e farsi assistere da un suo difensore di fiducia ovvero da un difensore nominato d’ufficio. Si tratterà, ad esempio, di attività che coinvolgono una persona già imputata in un altro procedimento connesso a quello per il quale si sta indagando oppure di atti investigativi che coinvolgono la stessa persona indagata.
A tutela della difesa, anche il difensore è ammesso a svolgere le sue indagini difensive. In alcuni casi, quando riterrà necessario sentire alcune persone informate sui fatti, anche il difensore dovrà rivolgere alle persone che sente gli avvisi e gli inviti a tutela delle loro garanzie.
L’art. 407 c.p. prevede un termine massimo per la durata delle indagini preliminari di diciotto mesi (salvo si tratti di alcuni particolari delitti indicati dalla stessa disposizione penale), che può essere prorogata per altri sei mesi qualora l’autorità ritenga necessario svolgere ulteriori attività.
Al termine delle indagini, spetterà al pubblico ministero valutare, sulla base delle indagini svolte, se esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione.
Ai sensi dell’art. 408 c.p.p. l’archiviazione può essere richiesta quando la notizia di reato è infondata.
Il giudice valuterà la richiesta di archiviazione e, quando ritenga di accoglierla, pronuncerà decreto di archiviazione. Altrimenti, qualora non ritenga di accoglierla, fisserà udienza e ne darà comunicaizone al pubblico ministero ed all’indagato.

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