L’IMPRESA FAMILIARE



Il codice civile agli articoli 230 bis e ter disciplina la cd. impresa familiare, cioè quell’impresa individuale caratterizzata dal particolare rapporto che lega i suoi collaboratori, che è un rapporto per l’appunto familiare.


Si tratta, dunque, di un’impresa individuale ove presti lavoro il coniuge, un parente ovvero un affine. L’attività lavorativa che il parente o coniuge o affine deve svolgere è attività di tipo continuativo (non occasionale o saltuaria) che astrattamente potrebbe essere inquadrata come rapporto di lavoro subordinato o autonomo.


Si ritiene che quest’attività lavorativa possa anche essere lavoro inquadrabile come domestico, quando questo apporti un effettivo contributi migliorativo all’impresa familiare.


I soggetti (coniuge, parente o affine) che partecipano e collaborano in questo modo all’impresa familiare sono anche tutelati dall’ordinamento che ammette nei loro confronti alcuni diritti.

Tra questi diritti sussistono il diritto al mantenimento, il quale va parametrato alla condizione patrimoniale della famiglia.

Sussiste poi diritto alla partecipazione agli utili e ad una quota dei beni acquistati con gli utili stessi, in proporzione alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato.

Infine, i collaboratori all’impresa familiare hanno diritto agli incrementi aziendali, sempre in maniera proporzionata alla quantità ed alla qualità di lavoro prestato.


Questi soggetti godono, dunque, di importantissimi diritti che offrono loro la possibilità di partecipare attivamente alla gestione dell’impresa familiare. Tra questi, ad esempio, si scorge il diritto alla partecipazione alle scelte che riguardano la straordinaria amministrazione, l’investimento degli utili, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’attività.


Nonostante tali diritti normativamente espressi, la responsabilità rimane interamente a capo dell’imprenditore che ne rimane unico ed esclusivo titolare, nonché sarà il solo a rispondere dei debiti che l’impresa dovesse contrarre. Il coniuge, il parente e gli affini rimangono, dunque, meri collaboratori che godono di diritti particolari dato il loro stretto rapporto con l’imprenditore.


Simile all’impresa familiare è l’impresa coniugale, la quella è costituita dai coniugi dopo il matrimonio ed amministrata interamente da entrambi. Nel caso di impesa coniugale, però, i creditori dell’impresa a loro tutela potranno rivalersi direttamente sui beni della comunione legale idonei a coprire il loro credito.

Qualora nella comunione dei coniugi non sussistano beni sufficienti a coprire i debiti contratti dall’impresa coniugale, i creditori potranno rivalersi per il restante sui beni personali dei coniugi.


Pertanto, nel caso si sia intenzionati ad instaurare tale tipo di impresa ovvero si sia parte di un impresa di tal tipo è opportuno informarsi presso un legale di propria fiducia sui diritti spettanti e sulle regole atte a regolare questo particolare istituto del diritto civile.


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