L’ASCOLTO DEL MINORE DA PARTE DEL GIUDICE



Il decreto legislativo n. 154/2013 ha introdotto nell’ordinamento italiano l’art. 336 bis del codice civile, il quale dispone che il minore debba essere ascoltato dal giudice nei procedimenti che lo riguardano. Tali procedimenti fanno, per la maggior parte, riferimento a questioni di separazione o divorzio in cui si discute anche dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore. La disposizione, ad ogni modo, trova applicazione anche in altri procedimenti giudiziari ove si discuta, direttamente o indirettamente, di questioni che riguardano il minore.

Questa disposizione legislativa prevede due diversi casi: quello del minore di età superiori a 12 anni e quello del minore di età inferiore a 12 anni.

Con riguardo al minore ultradodicenne, il codice civile impone l’obbligo per il giudice di ascoltare il ragazzo. La legge, infatti, presume che il ragazzo di età maggiore a 12 anni abbia sufficiente capacità di discernimento per intervenire e partecipare al procedimento giudiziario, facendo presente al giudice le proprie opinioni e la propria volontà. L’ascolto sarà condotto dal giudice, il quale deve avvisare il minore sulla natura del procedimento e sugli effetti dell’ascolto, ricordandogli che ha diritto di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione ma che, ad ogni modo, questa non determinerà la decisione finale. Tale ultimo avviso serve, infatti, a non caricare troppo di senso di responsabilità il minore, che deve invece sentirsi quanto più libero ed a suo agio nell’esprimere le proprie motivazioni in merito alla vicenda.

Con riguardo, invece, al minore infradodicenne, il giudice non è obbligato ad ascoltarlo ma potrà valutare discrezionalmente tale ipotesi, di per sé o su istanza di una delle parti. L’ascolto in questo caso dovrà tutelare ancora maggiormente il ragazzo minore di 12 anni e dovrà soprattutto valutare primariamente la capacità di discernimento e, dunque, la possibilità di partecipare attivamente del minore stesso.

Il giudice che è obbligato dal codice civile ad ascoltare il minore ultradodicenne dovrà altresì motivare adeguatamente nel caso non proceda all’ascolto, ed analogamente dovrà motivare adeguatamente anche in caso non provveda a sentire richiesto su istanza di parte anche del minore infradodicenne.

Qualora, invece, il giudice decida di non ascoltare il minore infradodicenne, nulla dovrà motivare al riguardo.

La disciplina dell’ascolto del minore così normata dal codice civile è frutto di una modifica legislativa del 2013, la quale si è fatta onere di recepire nell’ordinamento italiano principi già ben consolidati nel diritto internazionale. In particolare, si deve fare riferimento alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 ed alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori del 1996.

Dunque, l’ordinamento italiano ha deciso di recepire orientamenti e principi già stabili nel diritto internazionale, con il fine di porre dei punti fermi e delle regole ben precise anche nell’ordinamento interno. La disciplina adesso vigente nel codice civile, infatti, si pone quale scopo quello di tutelare il minore nei provvedimenti che lo riguardano, rendendolo partecipe delle decisioni che lo interessano, ma proteggendolo, al contempo, dal forte impatto che un procedimento giudiziario potrebbe avere nei suoi confronti.


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