L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO



L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Con l. 6/2004 all’interno del nostro ordinamento è stata introdotta la figura dell’amministrazione di sostegno.
Si tratta di un istituto flessibile in quanto la condizione giuridica in cui viene a trovarsi il soggetto sottoposto ad amministrazione non è standardizzata, come avviene nel caso dell’interdizione e inabilitazione, ma varia tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Il giudice tutelare, di volta in volta, stabilirà quali sono gli effetti del provvedimento a seconda delle effettive necessità di tutela del beneficiario. 
La disciplina si applica al ricorrere delle seguenti condizioni:
Infermità di mente o menomazione fisica o psichica;
Conseguente impossibilità, anche parziale o temporanea, di attendere ai propri interessi;
Idoneità della misura a fornire adeguata protezione; 
L’amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare con decreto motivato. In particolare, l’autorità giudiziaria prima di pronunciarsi sull’istanza, dovrà sentire personalmente la persona a cui il procedimento si riferisce e dovrà tenere conto dei bisogni e delle richieste di quest’ultimo. 
Con il provvedimento di nomina di amministrazione di sostegno:
Verrà indicata la durata e l’oggetto dell’incarico;
Verranno indicati gli atti che l’amministratore di sostegno ha il poter di compiere in nome e per conto del beneficiato;
Gli atti che il beneficiato potrà compiere solo con l’assistenza dell’amministratore;
Una volta nominato l’amministratore di sostegno, lo stesso nella gestione del patrimonio avrà:
l’obbligo di tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
l’onere di riferire sull’attività svolta, sulle condizioni di salute del beneficiario e sulla sua situazione patrimoniale con cadenza annuale.

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