L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO



Il legislatore, con la novella del 9 gennaio 2004, n. 6, ha introdotto l’istituto dell’amministrazione di sostegno, al fine di superare e limitare l’applicazione delle più rigide norme civilistiche sull’interdizione e inabilitazione, fortemente limitanti della capacità d’agire. L’istituto è regolato dagli artt. 404 e ss del c.c..

In forza dell'istituto, colui che sia incapace di provvedere ai propri interessi, bisogni o necessità per:
-  Infermità
-  Menomazione fisica o psichica
anche parziali o temporanee; anche qual ora siano queste originate da alcolismo, tossicodipendenza, avanzata età o dal disagio psicofisico di uno stato di degenza o detenzione, può inoltrare richiesta al giudice tutelare, a mezzo di ricorso, affinché egli nomini entro sessanta giorni, con decreto immediatamente esecutivo, un amministratore di sostegno indicato:
-  Dal beneficiario
-  Ovvero scelto dal giudice nell’interesse esclusivo del beneficiario

Il ricorso può essere proposto anche dal minore, dall’interdetto o dall’inabilitato, ovvero anche dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Ex art. 405 cc, il decreto emesso dal giudice deve indicare:

1.  Le generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

2.  la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

  1. l'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
  2. gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
  3. i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
  4. la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

La particolarità dell’istituito risiede nel fatto consente al beneficiario dell’amministrazione di sostegno di mantenere la propria capacità d’agire per tutti gli atti che non richiedano la necessaria rappresentanza o assistenza dell’amministratore di sostegno nominato. Quest’ultimo ha l’obbligo di avvisare tempestivamente il beneficiario degli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno:
-  Compiuti in violazione delle disposizioni di legge
-  Oltrepassando i limiti fissati dal giudice nel conferimento dell’incarico
-  O comunque in contrasto con gli interessi del beneficiario
possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno medesimo, del pubblico ministero, del beneficiario, degli eredi e aventi causa di quest’ultimo. Sono parimenti annullabili gli atti compiuti dal beneficiario personalmente in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

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