L'AFFIDAMENTO CONDIVISO, ESCLUSIVO E SUPER-ESCLUSIVO



L’affidamento condiviso, esclusivo e super-esclusivo 

Nel caso in cui i genitori decidano di separarsi, divorziare o porre fine alla convivenza, a chi vengono affidati i figli?

La regola di base è l’affidamento condiviso, il quale prevede che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, 

conservando quindi entrambi l’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli. 

I genitori dovranno quindi prendere insieme tutte le decisioni relative ai figli eccetto le singole questioni    legate alla vita di tutti i giorni che verranno prese in modo esclusivo dal genitore presso il quale il figlio si trova in quel momento purché in attuazione di un indirizzo in linea di massima concordato con l’altro. 

Infatti, la legge consente di attribuire ai genitori l’esercizio separato della responsabilità per le questioni di ordinaria amministrazione (es: consenso a trattamenti sanitari ordinari, autorizzare il figlio a giocare a casa di altri coetanei).

Condivisione dell’affidamento significa, inoltre, garantire ai figli la possibilità di mantenere con entrambi i genitori una relazione analoga a livello qualitativo che è concetto diverso dai tempi di permanenza presso l’uno e l’altro genitore, i quali vanno valutati in base alle abitudini di vita del minore durante il matrimonio o la convivenza. 

Il giudice o, in alternativa, le parti attraverso la procedura stragiudiziale di negoziazione assistita stabiliranno 

i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, nonché il genitore presso il quale i figli 

vivranno per la maggior parte del tempo o quanto meno avranno la residenza anagrafica. 

Inoltre, entrambi i genitori dovranno mantenere i figli in proporzione alle proprie possibilità economiche e a 

seconda delle esigenze degli stessi. 

Il giudice o, in alternativa, l’accordo di negoziazione assistita stabilirà l’affidamento esclusivo ad un solo 

genitore quando affidare i figli anche all’altro genitore è contrario al loro interesse. 

In caso di affidamento esclusivo la responsabilità sarà esercitata dal solo genitore affidatario, eccetto quando si tratta di decisioni di carattere non ordinario ma straordinario concernenti spese sostanzialmente eccezionali, imprevedibili o non quantificabili a priori oppure le spese che servono per soddisfare esigenze saltuarie ed episodiche.

Il giudice o l’accordo di negoziazione assistita escluderà il genitore non affidatario anche quando si tratta delle questioni sopramenzionate nel caso in cui risulti particolarmente inaffidabile o ignori del tutto il figlio, si parla in tal caso di affidamento super-esclusivo o affidamento esclusivo rafforzato. 

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