L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ: I CASI DI ACCETTAZIONE TACITA



Ai sensi dell’art. 459 c.c. l’eredità a cui il soggetto è stato chiamato si acquista con l’accettazione, per la quale il soggetto subentrerà nei rapporti giuridici attivi e passivi trasmissibili del de cuius. Il chiamato può decidere di accettare e di diventare così erede nel termine massimo di 10 anni dalla dipartita del de cuius.

L’accettazione è irrevocabile e non può essere parziale o temporanea. Quando l’erede accetta, subentra in tutto il patrimonio del de cuius a cui era chiamato, non potendo scegliere di succedere solo in alcuni rapporti. Unica eccezione a tale regola è data dall’accettazione con beneficio d’inventario, che permette all’erede di subentrare solo nell’attivo ereditario e di non rispondere così alle passività ed ai debiti del de cuius.

L’accettazione può essere espressa, tacita o presunta.

L’accettazione espressa non pone alcun problema, in quanto è dichiarata esplicitamente con atto pubblico o scrittura privata dal chiamato che in tal modo diventa erede a tutti gli effetti.

L’accettazione presunta, invece, è l’accettazione che consegue per effetto di legge. Alcune disposizioni legislative prevedono espressamente l’accettazione dell’eredità come conseguenza (talvolta come punizione) di un comportamento o di un fatto compiuto dal chiamato.

L’accettazione tacita, infine, comporta che il chiamato diventi erede quando tenga comportamenti i quali si considerano contrari alla volontà di rinunciare all’eredità. Si tratta di comportamenti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l’eredità e che non potrebbero essere compiuti se non da colui che possieda la qualità di erede.

I casi di accettazione tacita hanno sempre determinato una forte diatriba tra i giuristi. Nel tempo la giurisprudenza ha, infatti, stabilito che siano da considerare comportamenti che indicano accettazione tacita da parte del chiamato le circostanze in cui il chiamato paghi un debito ereditario con somma proveniente dall’eredità, quando il chiamato decida di impugnare il testamento, quando il coniuge subentri nell’attività commerciale del defunto, quando il chiamato agisca in giudizio per chiedere il pagamento di un credito dell’eredità, quando il chiamato abbia agito con azione divisoria.

Un caso particolare è stato di recente ridiscusso dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribaltato l’orientamento prima prevalente tra i giudici. Il caso in questione riguarda la voltura catastale dell’immobile caduto in successione, la quale viene considerata dai giudici come comportamento che integra accettazione tacita del compendio ereditario da parte di chi si apprestava a farla. La recentissima ordinanza di Cassazione n. 32770 del 19 dicembre 2018 ha ritenuto, però, che la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un’accettazione tacita dell’eredità. Qualora, infatti, (come nel caso che di cui si è trovata a trattare la Cassazione nella sua ordinanza) ci siano più chiamati all’eredità, l’accettazione tacita non ricorre quando solo uno dei due abbia richiesto la voltura. Il chiamato che non abbia fatto richiesta di voltura catastale non assumerà la qualifica di erede a seguito di accettazione tacita, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega ovvero la successiva ratifica dell’operato dell’altro chiamato.

Pertanto, qualora ci si trovi nella posizione di chiamato all’eredità è necessario fare attenzione agli atti o ai comportamenti che si pongono in essere, onde evitare di assumere la qualità di eredi puri e semplici. Colui che assume la qualità di erede puro e semplice è, infatti, tenuto a rispondere di tutti i debiti ereditari anche con beni propri.


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