INTEGRA REATO DI ATTI PERSECUTORI IMPEDIRE L’ACCESSO AL GARAGE ALTRUI



Con una curiosa sentenza (sent. n. 1551/2020 Corte Cass.), la Corte di Cassazione si è espressa in tema di stalking (tecnicamente: delitto di atti persecutori, art. 612 bis c.p.) ampliando i casi in cui questo reato può configurarsi.


Il delitto di atto persecutorio tutela la libertà individuale morale di ciascuno, punendo chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno cagionando un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ingenerando forte timore per l’incolumità propria o dei propri cari.


Il soggetto agente è sufficiente che agisca con dolo generico, cioè con la coscienza e volontà di porre in essere tali condotte idonee a cagionare uno stato di ansia e timore nella vittima.


Il reato è comunque procedibile a querela di parte, salvo che la vittima sia un soggetto che necessita di particolare tutela (ad es. minori e persone con disabilità).


Nel caso di cui la Corte di Cassazione si è occupata, un soggetto aveva impedito ad una famiglia l’accesso al proprio garage.


Il soggetto aveva impedito l’accesso sia con insulti, minacce verbali che parcheggiando la propria automobile davanti all’ingresso del garage, impedendo a tutti gli effetti il passaggio.


Le condotte si erano ripetute in maniera reiterata per un periodo di tempo tale da portare l’intera famiglia a cambiare le proprie abitudini. In particolare, la famiglia aveva iniziato ad evitare di accedere al garage dall’entrata principale optando, invece, per il passaggio sul retro.


Ovviamente, la famiglia aveva iniziato a vivere in un costante stato di ansia e timore per gli episodi accaduti.


Dunque, la Corte di Cassazione ha ribadito la legittimità di quanto già deciso nel grado precedente dalla Corte d’Appello di Messina e, dunque, che il comportamento assunto configura a tutti gli effetti reato di atti persecutori ai sensi dell’art. 612 bis c.p. avendone tutti gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla disposizione penale.

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