INAPPLICABILITÀ DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO ALLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI



La Corte di Cassazione con sentenza n. 1420/2020 ha recentemente ribadito che la responsabilità degli enti da reato deve essere oggetto di autonoma valutazione, indipendentemente dalla applicazione della causa di esclusione della responsabilità per particolare tenuità del fatto al responsabile, ai sensi dell'art. 131 bis c.p.


Questo tema é stato oggetto di un grande dibattito giurisprudenziale che ha visto avvicendarsi nel panorama giuridico diverse pronunce.


La questione sorge dalla previsione dell'art. 8 del d.lgs. n. 231/2001 (Responsabilità amministrativa degli enti da reato) il quale disciplina la sussistenza della responsabilità dell'ente anche quando l'autore non sia identificato o non sia imputabile ovvero anche quando il reato si sia estinto (per causa diversa dall'amnistia).


La responsabilità amministrativa da reato configura, infatti, un tertium genus di responsabilità, a metà tra una responsabilità amministrativa ed una responsabilità penale per fatto proprio.


Un primo orientamento affermava che la causa di esclusione della responsabilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) dovesse estendersi anche all'ente, persona giuridica. L'art. 8 del d.lgs. n. 231/2010, infatti, non prevede espressamente la sussistenza della responsabilità dell'ente anche in caso di esclusione ai sensi dell'art. 131 bis c.p. Dunque, ben può estendersi questa causa di esclusione dichiarata in favore della persona fisica anche a favore dell'ente, in assenza di una contraria disposizione.


Un diverso orientamento, invece, faceva leva sulla circostanza per cui la responsabilità amministrativa é autonoma ed indipendente da quella della persona fisica. Pertanto, nonostante la declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis c.p., può sussistere comunque la responsabilità dell'ente.


Si è pronunciata sul punto anche la Corte di Cassazione che con una prima sentenza (n. 9072/2018) si poneva in senso favorevole al secondo orientamento riportato.


Questa interpretazione si fondava sulla circostanza per cui la responsabilità amministrativa dell'ente deve essere oggetto di un accertamento autonomo, in quanto mira a verificare che il reato sia stato commesso nell'interesse ed a vantaggio della persona giuridica stessa.


Analogamente, anche successivamente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 115118/2019, ha ribadito tale orientamento interpretativo, affermando che il giudice sia tenuto ad un dovere di autonomo ed esaustivo accertamento sulla responsabilità dell'ente.


Non é possibile far luogo ad alcun automatismo, in quanto la colpa dell'ente fonda su un’autonoma e distinta responsabilità. L'ente, infatti, rimane responsabile anche quando l'autore non sia identificato o non sia responsabile.


Dunque, le due responsabilità vanno valutate in maniera distinta.

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