IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER FACTUM PRINCIPIS



L'ordinamento civilistico permette al debitore di non adempiere alla prestazione a cui sarebbe tenuto, qualora la prestazione sia divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).


La causa non imputabile al debitore deve essere una causa esterna, che non poteva essere evitata o prevista, utilizzando l'ordinaria diligenza (art. 1176 c.c.).


Per consolidato orientamento giurisprudenziale, una causa di questo tipo, che esonera il debitore dalla responsabilità per il risarcimento da ritardo o inadempimento della prestazione, può derivare anche dal cd. factum principis.


La prestazione a cui il debitore era tenuto viene meno, cioè, proprio per effetto di un ordine o di un divieto di tipo amministrativo o legislativo, imprevedibile, a cui il debitore non può ovviamente sottrarsi.


Non esiste alcuna previsione normativa o disposizione che esplicitamente si riferisca al factum principis ma l’istituto di fonte giurisprudenziale è oramai ben consolidato tra i giuristi e tra tutte le giurisdizioni.


Il divieto o l'ordine dell'autorità devono comunque essere sopravvenuti ed imprevedibili rispetto al momento in cui l’obbligazione è stata assunta. Certamente, l'atto oppure il provvedimento amministrativo o legislativo non devono essere conseguenza di un comportamento del debitore stesso.


In questo caso, allora, l'obbligazione si estingue ed il creditore nulla potrà pretendere dal debitore (art. 1256 c.c.), essendo quest’ultimo liberato anche dal risarcimento dei danni che tale inadempimento può aver causato nella situazione del creditore.


Dunque, qualora il creditore agisca giudizialmente, dando prova dell'inadempimento, il debitore potrà dimostrare che l'inadempimento è dovuto ad un evento, un ordine o un divieto che ha determinato l'impossibilità di adempiere alla prestazione.


É onere del debitore anche dimostrare che questa impossibilità sia sopravvenuta, che derivi da una causa a lui non imputabile al debitore e che egli non poteva evitare tenendo un comportamento diligente.


L’impossibilità sopravvenuta della prestazione per factum principis è, dunque, uno dei modi di estinzione dell’obbligazione di tipo non satisfattivo.


Pertanto, qualora intervenga un atto o un provvedimento amministrativo o legislativo che impedisce al debitore di adempiere alla sua prestazione, l'obbligazione si estinguerà ed il debitore potrà dimostrare di essere esente da responsabilità dando prova dell'evento sopravvenuto, imprevedibile, inevitabile ed a lui non imputabile.


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