Illegittima la normativa emergenziale che dispone l’inefficacia di ogni pignoramento relativo all’abitazione principale.



Corte costituzionale Sentenza 4 aprile 2022 n. 87 

Illegittima la normativa emergenziale che dispone l’inefficacia di ogni pignoramento relativo all’abitazione principale. 

La Corte Costituzionale ha dichiarato come costituzionalmente illegittimo l’art. 4 del DL n. 137 del 2020, che estendeva l’inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto.

Tale norma, per la corte, è illegittima alla luce degli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 24 (diritto di azione e difesa in giudizio) della Costituzione. 

Il fatto. 

Il Giudice per l’esecuzione del Tribunale di Treviso con ordinanza del 18 marzo 2021 sollevava, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui prevede che “È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, ossia al 25 dicembre 2020. 

In particolare il giudice di primo grado riteneva che: 

  1. La norma censurata determinasse un’irragionevole disparità di trattamento tra i creditori che hanno notificato il pignoramento sugli immobili adibiti ad abitazione principale del debitore, nelle forme dell’art. 555 cpc, tra il 25 ottobre e il 25 dicembre 2020, che subirebbero la «sanzione» dell’inefficacia dell’atto, ed i creditori che hanno notificato lo stesso in una data precedente o successiva a quelle indicate, adducendo quindi una violazione dell’art. 3 della Costituzione; 
  2. La norma censurata pregiudicasse il diritto di agire a tutela dei propri diritti e interessi legittimi, perché rendeva impossibile in detto periodo il pignoramento dell’abitazione, pregiudicando la garanzia del credito, violando così l’art. 24 della Costituzione. 
  3. Inoltre, anche a voler intendere che l’inefficacia non pregiudicasse la buona riuscita della notificazione del pignoramento, ma solo il compimento di atti successivi ad esso, tale tutela appare eccessiva, in quanto era già presente la disposizione dell’art. 54 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che già prevedeva la sospensione dei pignoramenti e non richiedeva estensione. 

Il Giudice costituzionale ha accolto in toto le constatazioni del giudice di primo grado, affermando che : “Le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono ammissibili sussistendo, all’evidenza, la loro rilevanza – essendo in discussione, nel giudizio principale, l’efficacia di un pignoramento notificato in data 4 novembre 2020, compresa nell’intervallo di tempo previsto dalla disposizione censurata – nonché la loro non manifesta infondatezza, sufficientemente argomentata dal giudice rimettente.”

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