IL TESTIMONE NEL PROCESSO PENALE



Dopo aver brevemente illustrato come viene assunta la testimonianza nel procedimento civile, vediamo adesso come si atteggia la testimonianza all’interno del processo penale.


I soggetti chiamati a testimoniare vengono indicati dalle parti in causa assieme agli argomenti ed ai punti su cui si ritiene possano fornire informazioni utili.


A differenza della testimonianza del procedimento civile, le domande nel processo penale vengono formulate direttamente dal PM e dai difensori e non previamente preparate ed ammesse dal giudice.


È importante tenere a mente che, quando il testimone viene escusso (cioè ascoltato) il giudice è ignaro della vicenda processuale e, pertanto, sarò proprio attraverso le testimonianze e gli altri documenti di causa che potrà conoscere al vicenda nella sua interezza e poi deciderne in maniera completa ed esaustiva.


Il testimone è chiamato, una volta avanti al giudice, a recitare la formula di presa conoscenza della responsabilità che assume e del suo impegno a dire quanto a sua conoscenza.


Le prove vengono assunte (cioè, i testimoni sono sentiti) secondo un preciso ordine, partendo dal PM, poi le altre parti del procedimento (ad esempio, la persona offesa), ultimo l’imputato.


L’esame testimoniale si articola in tre fasi (la cd. cross examination): esame (domande poste dalla parte processuale che ha chiamato il testimone), controesame (domande sono poste dall’altra parte processuale) e riesame (la parte processuale che ha chiamato il testimone può porre ulteriori domande, integrative, rispetto a quanto emerso con il controesame della controparte).


Alcuni tipi di domande non possono essere poste.


Sono vietate le domande nocive (cioè quelle che minano la sincerità delle risposte). Le domande suggestive (che implicitamente suggeriscono una risposta) sono, invece, vietate nel solo esame diretto.


Il testimone deve riferire solo sui fatti che costituiscono oggetto di prova, i quali devono essere determinati e specifici.


Il testimone non può deporre sulla moralità dell’imputato oppure esporre dicerie o esprimere apprezzamenti personali sulla persona dell’imputato.


La testimonianza dovrebbe essere il quanto più possibile diretta, cioè riferire di circostanze e fatti che il testimone conosce personalmente.


Quando il testimone, invece, si riferisce ad altre persone per la conoscenza dei fatti, il giudice potrà chiamare queste persone a deporre.


All’obbligo generale di testimoniare vengono posti alcuni limiti.


Non possono testimoniare le persone coimputate nello stesso procedimento o in procedimento connesso (salvo in alcuni casi stabiliti dal codice di procedura penale e con precise accortezze), né le persone responsabili civili o obbligate alla pena pecuniaria. Non possono poi ovviamente testimoniare le persone che all’interno del procedimento hanno svolto funzione di giudice, PM, ausiliario o di attività difensiva.


Non possono poi essere obbligati a testimoniare (e, dunque, decideranno liberamente se rendere testimonianza o meno) i soggetti tenuti da segreto.


Le dichiarazioni false oppure le reticenze del testimone possono prendere la forma di alcuni delitti del codice penale contro l’autorità giudiziaria e, dunque, il testimone potrà essere ritenuto colpevole di uno di questi reati (ad esempio, la falsa testimonianza dell’art. 372 c.p.).


La punibilità del testimone che abbia commesso uno di questi delitti potrà però essere esclusa solo nel caso egli sia stato costretto a commettere il reato dalla necessità di salvare, sé stesso o un suo congiunto, da un grave ed inevitabile nocumento alla libertà ed all’onore (art. 384 c.c.).

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