IL RECUPERO DEL CREDITO: il procedimento per decreto ingiuntivo ed il precetto



Quando il debitore non adempie alla propria obbligazione di pagare il prezzo dovuto, il creditore può agire per ottenere coattivamente quanto dovuto.


Prima di procedere giudizialmente, il creditore deve mettere il debitore in mora a norma degli artt. 1219 e 1454 c.c.


La lettera di diffida è il primo atto per procedere al recupero del credito e dà avvio alla fase delle trattative stragiudiziali. Il debitore può, infatti, proporre un piano di riparto al creditore per adempiere al suo obbligo di dare il prezzo per evitare le lungaggini di un eventuale procedimento di esecuzione che il creditore potrebbe avviare.


Una volta diffidato e messo in mora il debitore, il creditore può dare avvio alla fase di esecuzione giudiziale vera e propria.

Il procedimento di esecuzione prevede due atti preliminari: il titolo esecutivo ed il precetto.


Il titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) è quel documento che dà prova che il diritto di credito sia certo (esattamente individuato), liquido (determinato nell’ammontare o facilmente determinabile con una semplice operazione matematica) ed esigibile (il creditore può già chiedere la prestazione al debitore).

Alcuni documenti sono di per sé già titoli esecutivi come, ad esempio, le sentenze. Qualora non si abbia un tale tipo di documento, è necessario munirsi di un titolo esecutivo, generalmente con la redazione del decreto ingiuntivo.


Il procedimento per decreto ingiuntivo viene avviato dal creditore con ricorso quando sia in possesso di un documento da cui risulti l’attendibilità dell’esistenza del credito, e cioè quando il credito derivi da prova scritta o da altre fonti elencate tassativamente dall’art. 634 c.p.c. e ss.

Il ricorso per decreto ingiuntivo dà avvio ad un procedimento cd. sommario, ove il giudice deciderà, emettendo il decreto ingiuntivo, senza prima sentire il debitore (inaudita altera parte) fondandosi solo sui documenti presentati dal creditore.


Entro 60 giorni dalla pronuncia del decreto, il creditore dovrà notificare decreto e ricorso iniziale al debitore, a pena di inefficacia del decreto emesso.


Dalla notifica, il debitore avrà a disposizione solo 40 giorni per opporsi.


Se il debitore si oppone si aprirà così la fase a cognizione ordinaria, cioè la fase in cui il giudice potrà valutare anche delle eccezioni sollevate dal debitore.


La fase processuale che si apre con l’opposizione è una vera e propria fase processuale ove il creditore-attore e il debitore-convenuto potranno far valere le proprie posizioni dando prova delle proprie ragioni.


Il giudice deciderà con sentenza, la quale prenderà il posto dell’iniziale decreto ingiuntivo, sia assorbendolo e ritenendo esistente il credito vantato e condannando il debitore a pagare sia qualora ritenga il credito inesistente o il debitore non tenuto al pagamento del dovuto.


Ad ogni modo, al titolo esecutivo dovrà poi essere apposta la formula esecutiva da parte della Cancelleria, la quale dà ordine di mettere in esecuzione il titolo esecutivo.


Il debitore a questo punto potrà procedere con il secondo atto preliminare del procedimento di esecuzione, cioè la predisposizione del precetto.


Il precetto è un atto redatto dal difensore del creditore ove si intima al debitore di adempiere all’obbligo indicato nel titolo esecutivo.


Il precetto dà al debitore termine non inferiore a 10 giorni per adempiere a tale obbligo.


Il precetto deve essere notificato al debitore unitamente al titolo esecutivo, munito della formula.

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