Il reato di lesioni personali dolose



L’articolo 582 del codice penale tratta del reato di lesioni personali dolose, prescrivendo che Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.”.

Il legislatore vuole così tutelare l’incolumità fisica e psichica della persona cui la lesione è stata cagionata, se dalla stessa derivi una malattia, non solo una mera sensazione di dolore.

Il soggetto agente può essere chiunque e può aver agito con qualsiasi mezzo, sia mediante una condotta attiva (ad esempio, la spinta dalle scale che causi al soggetto passivo un trauma cranico), sia mediante una condotta omissiva o priva di violenza fisica diretta (ad esempio, privare qualcuno del cibo).

L’elemento soggettivo richiesto è quello del dolo, ossia della consapevolezza che la propria azione possa comportare danni fisici alla vittima.

L’articolo 582 individua le lesioni subite in termini di gradualità, aspetto che va ad incidere in termini di procedibilità penale.

  • Il primo comma parla di lesioni lievi, e sono quelle da cui derivi una malattia della durata compresa fra i 21 e i 40 giorni: esse sono procedibili d’ufficio e sono punire con la reclusione da tre mesi a tre anni.
  • Il secondo comma tratta invece delle lesioni lievissime: esse comportano l’insorgere di una malattia il cui decorso non superi i 20 giorni, sono quindi procedibili esclusivamente a querela della persona offesa (salvo che il reati sua stato commesso a danno di parenti in linea retta, ovvero che non concorrano con lesioni gravi o gravissime).

Le lesioni gravi e gravissime sono invece previste quali aggravanti dall’art 583:

  • Le lesioni si intendono gravi, quando dalla lesione sia derivata una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni, un indebolimento permanente di un senso o di un organo. Sono punite con la reclusione da tre a sette anni.
  • La lesione si intende gravissima quando la malattia è con probabilità o certezza inguaribile; provoca la perdita di un senso, di un arto o provoca una mutilazione tale da rendere inservibile l’arto stesso, la perdita di un organo, della capacità di procreare, una permanente e grave incapacità della parola. Sono punite con la reclusione dai sei ai dodici anni.

Cosa si intende per malattia?

La Cassazione, in numerose pronunce, ha fornite una definizione di malattia giuridicamente rilevante: essa è da intendersi come una alterazione anatomica o funzionale, che innesti un processo patologico, anche non definitivo. Una malattia si definisce poi insanabile quando è destinata a durare tutta la vita, a differenza dell’indebolimento permanente, che riguarda gli sviluppi dei postumi della malattia.

Grazia all’ampiezza della definizione di malattia, si sono potute ricomprendere nell’alveo della stessa anche le escoriazioni, le ecchimosi e gli ematomi, pur essendo gli stessi, all’apparenza, solo manifestazioni cutanee o sottocutanee del danno subito. 

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