Il procedimento di mediazione



TRA NORMATIVA VIGENTE E PROPOSTE DI MODIFICA

Il procedimento di mediazione è regolato dal decreto legislativo n. 28/2010 e si propone quale metodo alternativo di risoluzione di una controversia rispetto al procedimento giudiziale avanti al Giudice.

Il procedimento di mediazione può essere facoltativo e, quindi, attivato liberamente dalle parti su loro scelta. Tuttavia, in alcune controversia il procedimento di mediazione è obbligatorio e costituisce condizione di procedibilità di una futura domanda giudiziale (art. 5, comma 1 bis d.lgs.vo n. 28/2010).

A questa normativa già vigente, con la legge n. 206/2021 si è cercato di ampliare i confini della mediazione cercando di rendere più appetibile questo strumento di risoluzione della controversia più veloce e immediato rispetto al procedimento giudiziario.

In particolare la legge n. 206/2021 attribuisce al Governo delega affinché si provveda a riordinare la materia degli strumenti complementari alla giurisdizione, ad ampliare le materie oggetto di mediazione obbligatoria, nonché a semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle per le procedure di mediazione.

Lo strumento della mediazione può, infatti, essere una grande risorsa per le parti, perché nel percorso di mediazione possono trovare un luogo dove ripristinare il dialogo e trovare soluzioni più confacenti alle loro necessità.

La mediazione permette alle parti di rimanere al centro del procedimento, di esserne protagonisti e di partecipare attivamente alla soluzione della controversia. Ciò in netta differenza con quanto accade nel procedimento giudiziale, ove l’autorità giudiziaria (terza ed imparziale) decide con proprio provvedimento una soluzione che potrebbe non incontrare le esigenze e le necessità delle parti e che potrebbe, dunque, scontentarle, almeno in parte. 

Attraverso la mediazione le parti possono, invece, farsi direttamente portavoci dei propri interessi e raggiungere la soluzione più confacente alle loro esigenze.

Pertanto, è sempre opportuno, prima di iniziare un contenzioso giudiziale, valutare le possibilità conciliative tra le parti e provare a verificare se ci siano almeno i presupposti per trovare una soluzione mediata dei reciproci interessi.

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