IL PIANO GENITORIALE



IL PIANO GENITORIALE

Nei procedimenti di separazione e di divorzio che coinvolgono i minori la riforma Cartabia ha introdotto il cosiddetto piano genitoriale (art. 473 bis 12 c.p.c.), il quale deve essere allegato al ricorso introduttivo, nonché depositato dal convenuto con la comparsa di costituzione, a pena di decadenza. 

A cosa serve il piano genitoriale?

Attraverso tale strumento si vuol favorire la concentrazione dell’attenzione dei coniugi sui bisogni e diritti dei figli in quanto dovranno riferire informazioni dettagliate in ordine “agli impegni e alle attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”.

Si tratta quindi di fornire un resoconto al giudice sulle attività quotidiane, sugli interessi e sulle abitudini di vita del minore. 

Oltre che a tali informazioni relative al periodo del matrimonio, ciascun genitore dovrà indicare anche come intende impostare i rapporti futuri con il coniuge e con il figlio in modo tale da garantire a quest’ultimo il mantenimento delle abitudini giornaliere. 

In questo modo il giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione potrà beneficiare di dati oggettivi e dettagliati e decidere in maniera più mirata in tema di affidamento, collocamento del figlio e diritto di visita nell’interesse esclusivo del minore.

Alla prima udienza, qualora il giudice ritenga che la responsabilità genitoriale non sia esercitata nel modo corretto, può adottare dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse della prole e dei genitori, proponendo un piano genitoriale, tenuto conto di quelli allegati dalle parti con gli atti introduttivi. 

Qualora la proposta di piano genitoriale formulata dal Giudice è accettata dai genitori, il mancato rispetto delle condizioni previste costituisce comportamento sanzionabile.

Nell’adottare tali provvedimenti il Giudice deve altresì indicare quali informazioni ciascun genitore deve comunicare all’altro sia in caso di affidamento congiunto che di affidamento esclusivo, con l’obiettivo di ridurre in tal modo la conflittualità genitoriale.

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