IL LUOGO DI ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI



Il debitore che non adempie esattamente la propria obbligazione è obbligato a risarcire al creditore il danno che egli ha sofferto, ai sensi dell’art. 1218 c.c.

Per l’applicazione di questa disposizione è necessario capire quando l’obbligazione può dirsi esattamente adempiuta e quando, invece, non lo sia.


Il creditore, infatti, che rifiuta l’adempimento, senza un giustificato motivo, dovrà sopportare le spese e i danni che possono conseguire da un’eventuale impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1207 c.c.).

L’adempimento è esatto quando il debitore esegue la prestazione come dedotta nell’obbligazione, nel luogo e nel tempo o entro il termine indicati.

Il codice civile, in particolare, prevede una serie di norme per determinare precisamente quale sia il luogo dell’adempimento.


Ai sensi dell’art. 1182 c.c. il luogo dell’adempimento è il luogo ove deve essere eseguita la prestazione.

Questo può essere individuato dalle parti contraenti liberamente.

Quando le parti nulla abbiano precisato in merito al luogo dell’adempimento, si potrà far riferimento agli usi normativi (consuetudini) oppure potrà essere desunto dalla natura della prestazione o da altre circostanze.

Quando il luogo dell’adempimento non può essere dedotto nemmeno da queste circostanze allora si dovrà espressamente fare riferimento ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 1182 c.c.


Le obbligazioni la cui prestazione si identifica nella consegna di una cosa certa e determinata dovranno essere adempiute (e, dunque, il bene consegnato) nel luogo ove la cosa si trovava al momento in cui l’obbligazione è sorta.

Le obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro sono dette obbligazioni portables ed, infatti, devono essere adempiute al domicilio del creditore al tempo della scadenza.

L’articolo in esame conclude con una clausola di riserva e permette che, in tutti gli altri casi, le obbligazioni siano adempiute al domicilio del debitore. Si parla in questo caso di obbligazioni querables, chiedibili.


Lungi dall’essere norme meramente di definizione, le disposizioni in ordine al luogo dell’adempimento si rivelano fondamentali nel verificare l’esattezza dell’adempimento del debitore.

Se si pensa, ad esempio, al comma 2 dell’art. 1182 c.c., la disposizione può rivelarsi fondamentale qualora debitore e creditore si trovino in luoghi diversi e lo spostamento richieda sia per l’uno che per l’altro un certo onere.

Il codice civile già conferma il luogo ove il bene deve essere consegnato e, dunque, chi delle parti contrattuali debba spostarsi.

Informazioni

Consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 196/2003 *

Privacy Policy