IL FONDO PATRIMONIALE



Il fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 167 c.c. è quell’istituto che consente di formare un complesso di beni determinati e porli a tutela dei bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale costituisce, cioè, un patrimonio giuridico separato che non può essere aggredito dai creditori personali dei membri della famiglia, in quanto i beni facenti parte del fondo non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati.

Lo scopo del fondo patrimoniale è quello di formare un insieme di beni che possano tutelare la famiglia e le sue esigenze da qualsiasi necessità.

Il fondo patrimoniale può essere costituito dai coniugi o da un terzo per atto pubblico.

La destinazione vincolata dei beni (e, dunque, il divieto di alienazione, costituzione di pegno o ipoteca sopra di essi) cessa, infatti, a seguito della pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi (cd. divorzio).

Qualora, dall’unione matrimoniale dei coniugi siano nati dei figli, il fondo patrimoniale potrà cessare, invero, solo al momento in cui l’ultimo figlio abbia compiuto la maggiore età dell'ultimo figlio. ciò in quanto, nonostante la rottura del rapporto coniugale, il fondo continua a produrre i suoi effetti di tutela e protezione nei confronti della prole, la quale non può subire le eventuali conseguenze negative della crisi coniugale a lei non imputabile.

A tutela dei bisogni della famiglia sono posti sia i beni che i frutti civili e naturali che gli stessi possono produrre. Dunque, ad esempio, quando il fondo patrimoniale sia costituito da un bene immobile oggetto di contratto di locazione, anche i canoni di locazione percepiti andranno a formare il patrimonio separato del fondo patrimoniale.

Questo istituto è, dunque, particolarmente utile per garantire alla famiglia un patrimonio dedicato, che possa essere sottratto alle azioni di esecuzione dei creditori particolari dei singoli coniugi.

Il fine è proprio quello di garantire alla famiglia, ed in particolare ai figli, un patrimonio destinato, che possa sopravvivere ad ogni situazione di difficoltà, con dei beni ben identificati.

Ai sensi dell'art. 170 c.c., i beni che costituiscono il fondo possono essere oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per scopi inerenti ai bisogni della famiglia.

Per tale motivo la sua costituzione richiede particolare formalità che possano assicurare una ampia pubblicità di quali beni costituiscano il fondo e non possano essere oggetto di aggressione da parte dei terzi.

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