IL DIRITTO-DOVERE DI VISITA PUÒ ESSERE OGGETTO DI COERCIZIONE?



In tema di rapporti di famiglia, quello del diritto-dovere di visita dei figli e del genitore non collocatario è una questione annosa ed oggetto di parecchie pronunce giurisprudenziali.

Recentemente, la Corte di Cassazione si é espressa sul punto con l'ordinanza n. 6471/2020, affermando che il diritto-dovere di visita non può essere soggetto di coercizione.

Il diritto processuale civile permette di agire con la coercizione del soggetto obbligato ai sensi dell’art. 709 ter c-p.c.

Nel diritto di famiglia e con riguardo al diritto-dovere di visita dei figli, l'art. 709 ter c.p.c. permette al giudice di adottare i provvedimenti opportuni nel caso di gravi inadempienze o pregiudizi al minore che possano ostacolare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento.

In particolare, il giudice può ammonire il genitore inadempiente oppure disporre a suo carico il risarcimento dei danni oppure condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Tali provvedimenti, applicabili anche d'ufficio, vengono già disposti dai giudici nei confronti dei genitori che ostacoli con il loro comportamento i contatti con l'altro genitore oppure il concreto funzionamento del regime di affidamento condiviso.

Alcune pronunce giurisprudenziali avevano ravvisato negli istituti dell'art. 709 ter c.p.c. Una funzione da un lato sanzionatoria e, dall'altro, di indiretta dissuasione. Il fine era quello, per l'appunto, di conseguire la cessazione dell'inadempimento degli obblighi familiari.

Alcuni giuristi allora proponevano l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c., permettendo in tal modo una condanna al pagamento di una somma determinata nel caso di violazione od inosservanza degli obblighi contenuti.

Secondo l'ordinanza della Cassazione n. 6471/2020, il provvedimento giudiziale che fissa le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale non é però una condanna a tenere un certo comportamento.

Si tratta, secondo la Corte di Cassazione, di provvedimenti che non rientrano tra le misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c.

Pertanto, la loro violazione non potrà essere punita con la previsione di una somma di denaro dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza del provvedimento stesso.

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