IL DANNO DA VACANZA ROVINATA



La legge tutela e protegge il consumatore-turista in maniera sempre più forte.


La normativa italiana ed europea da qualche anno si occupa nello specifico del turismo, in particolare dei pacchetti vacanze, spesso acquistati con la formula tutto incluso.


Il pacchetto turistico è quel contratto che il consumatore-turista stipula con l’organizzazione e che ricomprende una serie di servizi del tipo trasporto, alloggio ed attività ricreativo-ludiche.


Si tratta di un vero e proprio contratto scritto che prevede obblighi e garanzie per entrambe le parti, con precise possibilità di recesso, annullamento o modifica delle condizioni.


In particolare, dopo anni di pronunce della Corte Europea, si è riusciti a dare una definizione completa al danno da vacanza rovinata.

Già nel 2002 la Corte di Giustizia europea aveva affermato che il turista ha diritto al risarcimento per il danno morale causatogli per l’inadempimento o la cattiva esecuzione delle prestazioni pattuite da parte dell’organizzatore del viaggio. Questo danno sussiste quando vengono disattese le prestazioni pattuite, in particolare in riferimento alla qualità delle strutture ricettive o dei trasporti o dei servizi offerti ma anche per i casi più gravi di mancato godimento della vacanza stessa (CGUE sent. del 12 marzo 2002, proc. n. C-168/00).


Il diritto italiano ed il codice del turismo recepiscono l’orientamento europeo ritenendo che il danno da vacanza rovinata è quel pregiudizio, psichico e materiale, che il turista soffre quando la vacanza programmata non sia realizzata per inadempimento dell’organizzatore.

Si tratterà, dunque, di applicare i principi generali in materia civilistica che danno un forte peso all’inadempimento di una delle due parti che, avuto riguardo all’interesse dell’altra, non abbia scarsa importanza (art. 1455 c.c.).


Il turista leso potrà chiedere come rimedio al danno occorso, la risoluzione del rapporto contrattuale, ma anche potrà agire per richiedere il risarcimento del danno.


Si tratta di un danno morale piuttosto grave se si considera che l’occasione perduta è da qualificarsi come irripetibile.


Il termine che il consumatore-turista ha a disposizione per far valere le proprie ragioni decorre e si prescrive in termini diversi. Si prescrive in tre anni dal rientro nel caso di responsabilità dell’agenzia viaggi o del tour operator. Si prescrive, invece, nel caso di inadempimento delle prestazioni di trasporto, in 12 mesi per trasporto in Europa o in 18 mesi per trasporto iniziato o concluso fuori Europa (art. 2951 c.c.).


Secondo il diritto italiano, il danno da vacanza rovinata è un danno morale, non patrimoniale, che risponde ai requisiti previsti dall’art. 2059 c.c. potrà, dunque, essere risarcito a norma di legge il danno che non sia di scarsa importanza (ai sensi dell’art. 1455 c.c.) ma che superi la cd. soglia di tolleranza.


Non è necessario provare turbamenti psichici o stress derivanti, bensì sarà sufficiente dare prova dell’inadempimento dell’organizzatore rispetto a quanto sottoscritto nel contratto e della serietà del pregiudizio cagionato.


L’entità del risarcimento sarà, dunque, valutabile caso per caso, tenendo conto delle circostanze dell’inadempimento, delle prestazioni contenute nel pacchetto turistico, del tipo di pregiudizio sofferto e della situazione concreta in cui si è verificato il danno.


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