IL CONTRATTO DI TRASPORTO DI COSE



La grande espansione dell’e-commerce, con conseguente incremento del aumento di merci da consegnare ai compratori, destinatari dei beni, ci porta ad approfondire la tematica di un particolare tipo di contratto, ossia quello del trasporto di cose.


In generale, il trasporto vede una parte – il vettore- impegnarsi, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro, come statuisce l’art. 1678 c.c.

Il vettore compie una prestazione d’opera, oggetto di una obbligazione di risultato: il vettore è tenuto, con l’impegno a prestare la sua specifica attività professionale, a consegnare nelle modalità concordate l’esatta quantità e qualità di merci previste. È contratto che sorge per consenso fra le parti, essenzialmente oneroso.

Nel trasporto di cose il vettore si obbliga nei confronti del mittente a trasportare le cose da un luogo all’altro e consegnarle nel luogo previsto, entro un certo termine e con le modalità stabilite, ad un destinatario, che può essere il mittente stesso o un terzo.


Obblighi del mittente:

  • Indicare esattamente al vettore nome del destinatario e luogo della consegna, natura, peso, quantità e numero delle cose da trasportare, oltre a tutti gli estremi utili per il trasporto, rilasciando, su richiesta del vettore, una lettera di vettura.
  • La lettera di vettura o, in sua mancanza una lettera di carico, che provano il ricevimento delle cose trasportate, sono rilasciate in duplicato dal vettore al mittente: ciò in quanto, qualora il mittente esegua un contrordine, ossia cambi la destinazione o sospenda la spedizione, dovrà annotare su tali duplicati la modifica alla spedizione.


Obblighi del vettore:

  • Il vettore è responsabile per inadempimento, oltre che della perdita o avaria delle cose consegnateli dal momento io cui le riceve a quello in cui le consegna. – salvo caso fortuito, vizi delle cose o dell’imballaggio, il fatto del mittente o del destinatario.
  • È responsabile per dolo o colpa grave, oltre che di danno che non sia immediatamente riconoscibile al momento della consegna, purché denunciato otto giorni dopo la stessa.


Il vettore non potrà più essere sottoposto ad azioni di responsabilità una volta che egli abbia consegnato le cose ai destinatari, che accettano senza riserva e con pagamento di quanto dovuto al vettore.


Non è raro quindi, nella vita quotidiana, che si possa essere danneggiati da di errori nelle consegne, ritardi, danneggiamento delle merci consegnate. Ecco quindi che è sempre bene rivolgersi a un avvocato di fiducia, che possa aiutarvi a dare ristoro alle conseguenze dannose di queste condotte o omissioni, alla luce della normativi civilistica del trasporto ordinario e quella specifica del trasporto marittimo e aereo, oltre nell’ambito generale dei contratti del consumatore e della compravendita in territorio nazionale e internazionale 

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