IL CONTRATTO DI LOCAZIONE: L’OBBLIGAZIONE DI PAGARE IL CANONE



Il contratto di locazione è quel contratto con cui il locatore si obbliga a far godere un bene immobile per un tempo determinato al conduttore, dietro il pagamento di un corrispettivo.

L’obbligazione principale a cui è tenuto il conduttore è, dunque, quella di pagare il canone di locazione, ai sensi dell’art. 1587, co. 1, n. 2 c.c..

Il mancato pagamento del canone alle scadenze consente al locatore di agire in giudizio, attivando il procedimento sommario per chiedere l’intimazione di sfratto per morosità (ai sensi dell’art. 658 c.p.c.).

La normativa speciale in tema di locazioni, in ogni caso, completa il quadro distinguendo le disposizioni per gli immobili ad uso abitativo e per quelli ad uso non abitativo.

Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 392/1978, per le locazioni ad uso abitativo, infatti, il locatore può addirittura chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1455 c.c., qualora il conduttore risulti inadempiente all’obbligazione di corrispondere i canoni pattuiti.

Alla domanda di risoluzione, in ogni caso, il conduttore può eccepire quanto previsto dall’art. 1467, co. 3 c.c. secondo tale disposizione, la parte contro cui è stata domandata la risoluzione del contratto può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Per quanto concerne le locazioni ad uso diverso da quello di abitazione, il canone, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 392/1978, può essere aggiornato annualmente, su richiesta del locatore, nel rispetto delle condizioni e della procedura indicata nello stesso articolo.

La normativa in tema di locazione è, dunque, molto vasta essendo composta da disposizioni del codice civile e da disposizioni di leggi speciali.

Sarà opportuno sempre valutare la situazione concreta e sussumerla nel giusto istituto giuridico per trovare una compiuta risoluzione al problema di specie.

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