IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO



Il codice penale prevede che, nel caso più persone concorrano assieme a commettere un reato, tutte quante risponderanno allo stesso modo del reato compiuto, indipendentemente dal contributo effettivamente prestato (art. 110 c.p.). Si parla di struttura unitaria del concorso di persone.

Così, se il reato commesso è diverso da quello voluto da uno dei concorrenti, anche questi ne risponderà ai sensi dell’art. 116 c.p. Si richiede solamente che il reato commesso sia uno sviluppo prevedibile ed immaginabile del reato effettivamente voluto (ad esempio, è pacifico che la rapina sia sviluppo prevedibile del reato di furto).

Ogni agente potrà, infatti, partecipare al reato con diverse modalità di contributo partecipativo. Il contributo partecipativo oltre che materiale potrà anche solamente configurarsi in un supporto psicologico alla commissione del reato ovvero in un aiuto minimo (ad esempio, il cd. “palo” del reato di rapina che non commette materialmente alcun atto delittuoso, aggressivo o violento o di sottrazione dei beni, ma rimanendo di guardi assicura ai concorrenti una certa sicurezza nel commettere le azioni criminose).

Altresì, qualora il fatto commesso, a causa delle qualità personali di uno dei concorrenti, muti titolo, dello stesso reato risponderà anche il concorrente che non possiede tali requisiti soggettivi richiesti dalla norma, ai sensi dell’art. 117 c.p. (ad esempio, se il reato di appropriazione di denaro di cui si ha la disponibilità viene commesso da un pubblico ufficiale dovrà applicarsi la disposizione in tema di peculato e non quella in tema di appropriazione indebita).

Ad ogni modo, è necessario che i concorrenti commettano assieme un fatto di reato.


Non si può, infatti, punire il mero accordo tra di loro ovvero il mero pensiero. Ciò viene espresso anche attraverso l’antico brocardo cogitationis poena nemo patitur, secondo il quale nessuno può essere punito solo per il pensiero (art. 115 c.p.).

Va da sé, che qualora il pensiero non arrivi al fatto compiuto ma comunque si estrinsechi in atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto (art. 56 c.p.), si darebbe luogo ad un concorso di persone in delitto tentato.

Il concorso di persone nel reato, comunque, deve essere tenuto ben distinto dal reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e dal reato di associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.).

Nel concorso di persone del reato, infatti, si è in presenza di un accordo criminoso occasionale per la commissione di reati precisi.

I delitti di associazione, invece, prevedono la presenza di una struttura organizzata per la commissione di un vasto programma criminoso. Si tratta, per l’appunto, di una vera e propria associazione con organizzazione di mezzi e persone, che desta sicuramente un maggiore allarme sociale ed è potenzialmente più pericolosa di un mero accordo tra più persone.

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