IL COMODATO D’USO



Molto spesso si sente parlare di questo istituto giuridico con riferimento a beni mobili, autovetture o addirittura ad immobili.

Nella maggior parte dei casi si fa riferimento al comodato d’uso gratuito.


Che cos’è esattamente il comodato? Quali obbligazioni nascono da questo istituto?


Il comodato è un contratto con cui una parte consegna ad un’altra persona una cosa mobile o immobile affinché quest’ultima se ne serva per il tempo indicato o per un uso determinato e poi la restituisca (art. 1803 c.c.).

Dispone lo stesso articolo che il comodato è essenzialmente gratuito.

Ciò comporta che il comodatario (cioè colui che riceve la cosa) sia tenuto a servirsene per il tempo specificato o per l’uso determinato custodendo e conservando il bene con la diligenza del buon padre di famiglia.


L’uso che il comodatario deve fare del bene é quello espressamente concordato dalle parti, non potendo, ad esempio, concedere la cosa in godimento a terzi senza il consenso del comodante.

Il comodatario sarà responsabile, dunque, anche del perimento della cosa (salvo le indicazioni dell’art. 1805 c.c.).

Il comodatario, però, non risponde del deterioramento della cosa per effetto dell’uso, poiché questo è insito nella struttura stessa del contratto di comodato (art. 1807 c.c.).

Il comodatario, infine, utilizzato il bene secondo le prescrizioni, è obbligato a restituirlo al comodante (art. 1809-1810 c.c.).


Dato che il comodato è essenzialmente gratuito, cioè dato che il comodatario non corrisponde al comodante alcuna somma per l’utilizzo del bene, il comodatario non ha diritto alle spese sostenute per servirsi della cosa, salvo che abbia sostenuto spese straordinarie per la conservazione, le quali erano necessarie ed urgenti (art. 1808 c.c.).

Il comodato d’uso può allora essere distinto dal contratto di mutuo e dal contratto di locazione.

Il comodato si distingue dal contratto di mutuo poiché in quest’ultimo il mutuatario (colui che riceve la somma di denaro o i beni fungibili a mutuo) deve restituire il cd. tantudem eiusdem generis et qualitatis, cioè altrettante cose dello stesso genere e qualità (art. 1813 c.c.).

Il mutuatario (a differenza del comodatario) non restituisce, dunque lo stesso bene che gli è stato consegnato, poiché con la consegna egli ne diviene proprietario (art. 1814 c.c.).


Altresì, il mutuatario dovrà sempre corrispondere al mutuante anche gli interessi, salvo che le parti abbiano deciso concordemente di stipulare un cd. mutuo gratuito (art. 1815).

Il comodato poi si distingue anche dal contratto di locazione poiché il conduttore (colui che riceve la cosa in locazione) dovrà versare al locatore la somma indicata a titolo di corrispettivo (art. 1571 e 1587 c.c.).

Il conduttore, in ogni caso, prende altresì la cosa in consegna e se ne serve con la diligenza del buon padre di famiglia e la mantiene in buono stato locativo, eseguendo tutte le piccole riparazioni necessarie (art. 1576 c.c.) o urgenti (art. 1577 c.c.).

Ogni istituto é peculiare, con caratteristiche specifiche, così che ognuno possa regolare gli interessi e delle parti al meglio, secondo le circostanze particolari delle situazioni e le necessità di ciascuno.

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