IL COLTIVATORE DIRETTO E LA SOCIETÀ AGRICOLA



È imprenditore agricolo colui che, a norma dell’articolo 1325 del codice civile, svolge attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali ed altre attività connesse.


La società agricola poi sarà quella società di persone o di capitale costituisca per gli stessi scopi sopra indicati. Nel caso delle società, però, affinché esse possano assumere l’aggettivo di “agricole” devono, innanzitutto, contenere nella ragione sociale l’indicazione “società agricola” ed, inoltre, una delle persone che la compone (socio, scio accomandatario o amministratore) dovrà avere la qualifica di imprenditore agricolo professionale ovvero di coltivatore diretto.


La definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP) è contenuta nel decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 e fa riferimento a quegli imprenditori che:


1.  Possiedono adeguate conoscenze professionali


2.  Dedicano all’attività agricola almeno il 50% del proprio lavoro (tale valore può essere inferiore in alcuni casi eccezionali)


3.  Ricavano dall’attività agricola almeno il 50% del proprio reddito complessivo o inferiore in casi eccezionali


La qualifica di IAP è attribuita a seguito di istanza presentata dal richiedente, anche a mezzo di soggetto da lui delegato, ed è conseguenza di una procedura che ha ad oggetto proprio la sussistenza dei requisiti sopra specificati ad opera dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) e/o dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).


Coltivatore diretto è, invece colui che si dedica abitualmente e direttamente alla manuale coltivazione dei terreni.


Egli deve:


1.  Contribuire ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale, con lavoro proprio e della propria famiglia e con un almeno 104 giornate di lavoro;


2.  Svolgere tale attività in modo abituale e prevalente ovvero occupare il lavoratore per la maggior parte del tempo, costituendo così la sua fonte di reddito principale


Queste due categorie, lo IAP e il coltivatore diretto, godono di agevolazioni o esenzioni fiscali o di esenzioni totali nonché di alcuni diritti particolari, come il diritto di prelazione che permette di essere preferiti all’acquirente nel caso di vendita di un fondo vicino al proprio.


Dunque, è opportuno conoscere tutte le agevolazioni ed i diritti che spettano a questi particolari soggetti e che più in generale sono propri del cd. diritto agrario, al fine di poter operare la meglio e ben tutelati in una realtà normativa spesso intricata.


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