IL CAFFÉ BOLLENTE SI ROVESCIA SUL PASSEGGERO: LA COMPAGNIA AEREA DEVE RISARCIRE



Con una curiosa pronuncia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è trovata a discutere della nozione di incidente a bordo dell'aeromobile.


Sebbene la pronuncia in questione abbia avuto incipit da un divertente caso, apparentemente strano, in realtà è stata occasione di un'importantissima pronuncia che amplia la nozione di incidente aereo e che permette una tutela estesa ai passeggeri.


Il caso approdato avanti la Corte di Giustizia Europea, infatti, aveva visto come protagonista una bambina, la quale aveva subito gravi ustioni a seguito della caduta di una tazza di caffè bollente, servita dal personale di bordo, ed appoggiata dal padre accompagnatore sul tavolino della figlia.


Il diritto al risarcimento spettante alla bambina era stato oggetto di una lunga discussione delle corti territoriali (Tribunale austriaco).


Le argomentazioni della danneggiata si fondavano sulla generica previsione dell'Art. 17 della Convenzione di Montreal, la quale afferma che il vettore sia responsabile delle lesioni o dei danni verificatisi a bordo dell'aeromobile oppure nel corso delle operazioni di imbarco e sbarco.


La compagnia aerea, invece, escludeva ogni sua responsabilità affermando che tale nozione di incidente doveva essere ridimensionata ad “ogni evento involontario dannoso imprevisto”. Tale nozione restrittiva derivava proprio dall'esigenza degli Stati membri di evitare di optare per una definizione troppo generica che potesse, appunto, estendere e ampliare eccessivamente il contenzioso.


Di tal più, l'art. 20 della stessa Convenzione di Montreal esclude la responsabilità del vettore qualora il danno o la lesione siano dipesi da un atto o da una omissione del passeggero stesso.


La Corte di Giustizia con sentenza del 2019 (Causa C.532/18) ha affermato che la nozione di incidente deve essere intensa in senso ampio, tale da comprendere ogni situazione che si verifichi a bordo dell'aeromobile quando sia impiegato un oggetto destinato ad un servizio per i passeggeri, il quale procuri un danno o una lesione all'utente.


Secondo tale interpretazione, la nozione di incidente viene ampliata al fine di garantire una maggiore e più estesa tutela ai passeggeri, dando luogo a responsabilità del vettore anche senza procedere alla verifica se il danno o la lesione siano conseguenze di un rischio inerente al trasporto aereo.


Pertanto, la compagnia aerea sarà responsabile anche nel caso una bevanda bollente cada su un passeggero e provochi a questo una qualche lesione.

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