I RAPPORTI DI VICINATO: I CONFINI E LE DISTANZE TRA EDIFICI



I RAPPORTI DI VICINATO: I CONFINI E LE DISTANZE TRA EDIFICI

Come detto precedentemente, riportando un antico brocardo lapidario, vicinitas est mater discordiarum (i rapporti di vicinanza sono la madre di ogni discordia).

Qualora tra vicini i rapporti siano tesi a causa di confini tra fondi poco definiti, ad esempio, i due contendenti potranno agire in giudizio per chiedere il regolamento dei confini. Tale azione, esperibile da ciascuno dei proprietari distintamente, è disciplinata dall’articolo 950 del codice civile ed è utilizzabile quando i confini dei due fondi siano incerti ed i vicini litighino proprio riguardo all’estensione dell’uno o dell’altro fondo.

Qualora, invece, i proprietari dei fondi siano certi dei confini ma questi non siano più ben visibili è sempre possibile agire giudizialmente, ai sensi dell’art. 951 c.c., affinché, a spese comuni, vengano riapposti e resi visibili i confini dei fondi. In tal senso, i proprietari die fondi decidono di adire il giudice al fine di rendere nuovamente visibili i confini e così da evitare eventuale successione contenzioso ai sensi dell’art. 950 c.c.

I rapporti di vicinato possono incrinarsi anche quando non siano rispettate le distanze tra gli edifici o le piantagioni. Ai sensi dell’art. 873 c.c., infatti, gli edifici devono essere posti ad una distanza di almeno tre metri, al fine di garantire e tutelare l’interesse pubblico, all’igiene sanitario, al decoro ed alla sicurezza per gli edifici adibiti ad uso abitativo.

Analogamente, sono imposte severe regole anche per le finestre e le aperture sul fondo del vicino, differenziando nel caso queste servano per il mero passaggio di luce ed aria ovvero che permettano di affacciarsi sul fondo del vicino.

Ad ogni modo, regole restrittive sono anche imposte per la piantagione di alberi ed arbusti nel proprio fondo. Anche in questo caso, l’albero o l’arbusto potranno essere liberamente piantati nel proprio fondo ma dovrà essere posto ad una distanza minima dal confine. Tale distanza varia in base alla dimensione dell’albero (come disposto dall’articolo 892 c.c.) e consente al fondo vicino di non venire disturbato da eventuali rami sporgenti e, soprattutto, da eventuali radici o zone d’ombra che possano arrecare danno o mero disturbo al fondo vicino.

È, dunque, importante conoscere tali regole preventivamente, onde evitare un eventuale inutile contenzioso successivo.


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