I NUOVI REATI PROCEDIBILI A QUERELA



Con decreto legislativo del 10 aprile 2018 n. 36 il legislatore, in ottemperanza a quanto indicato nella cd. Riforma Orlando (legge 23 giugno 2017 n. 103), ha ampliato le ipotesi di reati procedibili a sola querela di parte.


Ciò significa che per poter perseguire penalmente un fatto che costituisce reato è obbligatoriamente necessario un atto da parte della persona offesa, la quale esprima la sua volontà a che il colpevole venga penalmente sanzionato. La querela costituisce presupposto necessario per procedere penalmente ed attribuisce ampia rilevanza alla volontà del soggetto titolare dell’interesse aggredito dal fatto costituente reato. La persona offesa, infatti, gode di piena ed ampia libertà nel valutare discrezionalmente la meritevolezza o meno di punire penalmente il colpevole della condotta illecita. In assenza di querela, l’ordinamento ritiene che il colpevole sia immeritevole di essere punito, in quanto lo stesso soggetto leso dalla condotta criminale ha ritenuto il fatto lesivo di poco conto.


La ratio sottesa alla nuova previsione normativa

I principi ispiratori del nuovo decreto possono essere ricondotti da una parte ad un intento deflazionistico e dall’altra ad un intento conciliativo-riparativo. Il legislatore del 2018 ha, infatti, voluto in primo luogo evitare meccanismi automatici di repressione penale per fatti che non rivestono particolare gravità, evitando di mettere in moto la macchina della giustizia penale per procedimenti penali non giustificati da un’effettiva esigenza repressiva. In secondo luogo si è auspicato il raggiungimento di una soluzione bonaria tra le parti che consenta la successiva remissione della querela, attraverso la valorizzazione della volontà privata quando vengano in rilevanza beni strettamente individuali.

I reati coinvolti dalla riforma

I nuovi reati, che il decreto legislativo n. 36/2018 rende procedibili a querela di parte, sono fatti dove l’offesa arrecata ha carattere essenzialmente privato e dove il danno non è di grave entità. In effetti, il decreto legislativo ha sancito che siano ampliate le ipotesi di procedibilità a querela solo per i reati contro la persona, puniti con la pena edittale pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e per i reati contro il patrimonio”.

I reati contro la persona nello specifico coinvolti sono:

- minaccia (art. 612, co. 2 c.p.);

- violazione di domicilio perpetrata dal pubblico ufficiale (art. 615, co. 2 c.p.);

- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 ter, co. 1 c.p.), ovvero di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 sexies, co. 1 c.p.);

- violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 619, co. 1 c.p.), ovvero rivelazione del suo contenuto (art. 620 c.p.)

La nuova disciplina fa in ogni caso salva la procedibilità d’ufficio quando questi reati siano commessi con mezzi o modalità che provocano una grave lesione, secondo le norme del codice penale, e che quindi causano un danno particolarmente offensivo nei confronti della persona lesa dal reato.

I reati contro il patrimonio modificano dalla riforma sono invece:

- truffa (art. 640 c.p);

- frode informatica (art. 640 ter c.p.);

- appropriazione indebita (art. 646 c.p.): anche quando il fatto sia stato commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, oppure quando il fatto è stato commesso con abuso di autorità o di relazioni domestiche, con abuso di relazioni d’ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, di ospitalità

Ugualmente, anche per questi reati, il legislatore fa salva la procedibilità d’ufficio nei casi in cui il fatto di reato abbia prodotto un danno patrimoniale di rilevante entità, anche tenuto conto dell’eventuale approfittamento da parte del reo di persona in condizione di minorata difesa.

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