I LEGITTIMARI NELLA SUCCESSIONE: chi sono i soggetti che devono succedere per legge al de cuius?



Molto spesso si chiede la consulenza di un legale per conoscere le modalità e le procedure da seguire per poter fare testamento e lasciare i propri beni alle persone più care.


Talvolta, alcuni si chiedono se sia possibile “diseredare” o semplicemente non dare nulla ad alcuni parenti con cui non sussiste un buon rapporto.


Ebbene, non sempre è possibile provvedere in tal senso.

Le disposizioni normative sul diritto delle successioni, infatti, sono poste al fine di provvedere alla continuità dei rapporti giuridici attivi e passivi del de cuius e tutelare tali rapporti mantenendoli il più possibile entro i confini familiari.

Pertanto, le norme del diritto delle successioni sono regolate da due principi fondamentali:


1.  Principio di disponibilità dei beni: che permette al testatore di decidere a chi intestare parte dei suoi beni


2.  Principio di tutela della cerchia familiare: che assicura, in ogni caso, ad un gruppo ristretto di persone molto vicine al de cuius una parte dei beni caduti in successione.


Esiste, infatti, una categoria di persone, chiamate legittimari, che sono per legge chiamate a succedere. Tali persone sono individuate dagli art. 536 ss. c.c. come il coniuge, i figli e gli ascendenti e le loro quote sono specificamente determinate dalle suddette norme di legge.


Questi soggetti, dunque, non potranno non ricevere nulla all’apertura della successione, poiché per legge viene espressamente indicato il valore che la loro quota die redità deve avere. Pertanto, anche qualora il testatore abbia espressamente e volontariamente deciso di escluderli, questi potranno agire per richiedere quanto a loro spetta per legge.

L’azione giudiziale data ai legittimari è detta azione di riduzione e mira a ridurre proporzionalmente le disposizioni testamentarie ovvero le donazioni effettuate in vita dal de cuius fino a concorrenza della quota a loro stabilita per legge. Esperita l’azione di riduzione (nel termine di 10 anni dall’apertura della successione) con successo, i legittimari potranno agire con azione di restituzione, la quale gli consentirà di ottenere il bene o i beni a loro spettanti.

Per stabilire se sussista o meno lesione della legittima (cioè della quota di eredità spettante per legge a coniuge, figli ed ascendenti) è necessario fare un calcolo, chiamato riunione fittizia.


Per quanto riguarda la cd. “diseredazione”, essa non esiste come comunemente intesa; esiste però l’indegnità a succedere.


Quest’istituto necessita, però, di un approfondimento a parte che verrà trattato in seguito.

Ad ogni modo, è giusto dire che nel caso si voglia conoscere cosa succederà e come verrà diviso il proprio patrimonio dopo la dipartita, è bene rivolgersi ad un legale, il quale potrà fornire tutte le informazioni utili e consigliare la strada giusta nel caso concreto.


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